Altra buona notizia per le scuole italiane e la loro sicurezza, questa volta con riferimento al rischio sismico e all’incendio, notizia, anch’essa, che rimanda al disposto del decreto Del fare convertito nella legge 98/2013.
È stato proprio l’art.18 della legge di conversione a prevedere la definizione, mediante Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, delle modalità per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Ed è in relazione ai risultati del monitoraggio che si potrà predisporre a livello nazionale il piano di sicurezza delle scuole.
Ma è la legge di conversione 11 novembre 2013, n. 128 del decreto legge dello scorso settembre (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che operativamente consente a scuole e università di fruire delle misure di sostegno finanziario, tramite mutui agevolati, per la realizzazione delle opere antisismiche*.
Zone sismiche, problema gravissimo, ben rappresentato dalla mappa del nostro Paese. “In Italia ben 27.920 edifici scolastici sono in aree potenzialmente ad elevato rischio sismico, di cui 4.856 in Sicilia, 4.608 in Campania, 3.130 in Calabria ( il 100% del totale), 2.864 in Toscana, 2. 521 nel Lazio. Per quanto concerne il rischio idrogeologico cambia la graduatoria. Gli edifici scolastici esistenti in aree a potenziale elevato rischio idrogeologico sono 6 .122 di cui 994 in Campania ( il 19 % del totale ), 815 in Emilia Romagna ( 18% del totale), 629 in Lombardia ( 6% del totale)”**.
E non basta. Infatti:
- entro il 31 dicembre si dovrà aver completato l’iter legislativo per l’attuazione della normativa sulla prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica***;
- entro l’11 maggio 2014 il Ministero dell’interno dovrà definire le prescrizioni per l’attuazione di detta normativa.
* “Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficentamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre o interventi su palestre esistenti”.
** Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
***Attualmente è il Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 che raccoglie le Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
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