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In GU il TU Prevenzione incendi, Regola tecnica orizzontale (RTO)

Sulla GU 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il Testo unico di prevenzione incendi sulla Regola tecnica orizzontale (RTO) (Decreto 3 agosto 2015).

L’approvazione delle norme tecniche era prevista dall’art.15 del DLgs 139/2006* con l’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Le norme sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Il TU entrerà in vigore il 26 novembre 2015 e nel frattempo, come disposto già dal DLgs 139/2006, “ fino all’adozione … (del TU appena pubblicato, Ndr) alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti anche delle esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate”.

Le norme tecniche “si possono applicare alle attività:

  • di nuova realizzazione, oppure;
  • a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del TU (26 novembre 2015).

In caso di interventi di ristrutturazione parziale oppure di ampliamento ad attività esistenti il 16 novembre 2015, …le norme tecniche si possono applicare a con-dizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nelle attività non rientranti in questi casi, le norme tecniche si applicano all’intera attività.

* Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Info: GU 20 agosto 2015 decreto 3 agosto approvazione norme tecniche prevenzione incendi

Continua giovedì 10 settembre 2015: reazione e resistenza al fuoco

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