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Determinati i costi medi orari del lavoro per il personale dell’edilizia

Il Ministero del Lavoro ha emanato, il 29 aprile 2015, un decreto che determina il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini.

Nelle due tabelle allegate al decreto appaiono gli importi spettanti, dal 1° settembre 2014, agli operai e agli impiegati.

Il costo, come si legge nell’art. 2 del decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce; b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del TU 81/08.

È l’art. 86, c. 3 bis del DLgs 163/2006* che prevede la periodica determinazione del costo del lavoro “in apposite tabelle del Ministro del lavoro, sulla base:

  • “dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
  • delle norme in materia previdenziale ed assistenziale;
  • dei diversi fattori merceologici;
  • delle differenti aree territoriali”.

Sulla scorta del contratto degli appalti, il Ministero del Lavoro ha sentito le parti sociali firmatarie dei Ccnl, le quali hanno convenuto di far riferimento, allo scopo, al Contratto stipulato il 1° luglio 2014 dalla maggioranza delle sigle sindacali del settore.

Va sottolineato, infine, il richiamo che fa il Decreto del 29 aprile, al TU 81/08 (art. 26, Obblighi connessi ai contratti d’appalto)**.

*“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

** Punto 6 dell’art. 26: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.

Info: decreto 29 aprile 2015 costo medio orario lavoro edilizia 

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