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Sicurezza sul lavoro, la normativa italiana rischia un procedimento di infrazione da parte della Commissione Europea

BRUXELLES – Alla riapertura dei lavori del Parlamento Europeo, l’Esecutivo della Commissione Europea dovrà decidere se avviare una procedura di infrazione delle normative comunitarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a danno dello stato italiano.
Il provvedimento nasce da una denuncia presentata da alcuni rappresentanti sindacali di aziende italiane che hanno chiesto alla Commissione Europea di valutare eventuali difformità tra la direttiva europea e la normativa italiana.

La legge europea che definisce obblighi e doveri connessi all’applicazione e all’osservanza di misure di sicurezza sui luoghi di lavoro è la 89/391/CEE. Secondo i promotori della denuncia l’attuale normativa italiana risulta per alcuni punti essere in contrasto con la suddetta.
In particolare si contestano alcune modifiche apportate dal D.Lgs. 106 dell’agosto 2009 al testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro  D.Lgs. 81/08.
I latori della denuncia affermano in primo luogo che il decreto 106/09 è in evidente contrasto con la norma europea laddove sancisce una tendenziale deresponsabilizzazione del datore di lavoro. Questa è invece fortemente e chiaramente sancita dall’art. 5 della direttiva europea che cita:

«Articolo 5
Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e/o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma. »

Viene inoltre contestata la posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato che il datore deve effettuare e altresì contestata la proroga dei termini finalizzati alla redazione del documento di valutazione dei rischi per imprese di nuova costituzione o per quelle già avviate.
Ad avviso dei sindacalisti italiani, queste norme sono in contrasto con le imposizioni fissate dalla direttiva europea.
Nei prossimi giorni sarà ufficiale l’eventuale avvio della procedura di infrazione  a carico dello stato italiano il cui esito si avrà in caso nei mesi successivi.

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