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Euratom, in Gazzetta il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.137

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ROMA – Euratom. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2017 il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.137 Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri l’8 settembre 2017 e in via preliminare il 9 giugno 2017.

Il provvedimento interviene sulla sicurezza nelle fasi degli impianti: disattivazione, controllo, procedure autorizzative, autorità di regolamentazione, comunicazioni e trasparenza, monitoraggio. Due sono i decreti precedenti che vengono ampiamente modificati: il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il nuovo DL interviene sulle informazioni per la vigilanza, sulla relazione annuale, obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e misure per il conseguimento di tale sicurezza, valutazione iniziale e revisione periodica, disattivazione, titolare dell’autorizzazione, emergenza e procedure, competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare.

Per quanto riguarda l’organo di vigilanza e valutazione viene disciplinato l’Ispettorato Nazionale sulla Sicurezza Nucleare (ISIN), con indipendenza di giudizio e valutazione e che ha come riferimento per i diversi ambiti i differenti Ministeri (in primo luogo Sviluppo Economico e Ambiente), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2, comma 2a: “Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall’ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate”.

L’ISIN disporrà di un massimo di 60 unità per l’area di pertinenza, un massimo di 30 per l’area amministrativa, il personale proverrà da Ispra e altre amministrazioni ed enti. Articolo 2 comma 2e: “ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L’ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali”.

Le disposizioni transitorie riguardano i titolari di licenza o di autorizzazione ai sensi degli articoli 50, 51, 52 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che non hanno presentato istanza di autorizzazione alla disattivazione all’entrata in vigore del decreto. Tali titolari dovranno presentare istanza al Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni.

Entro 180 giorni con decreto verrà adeguato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450. Questo con “la specifica disciplina per il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonché con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture”.

Info: GU 219 del 19 settembre 2017 Decreto legislativo 15 settembre 2017 n.137

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