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Infortunio sul lavoro, alla famiglia spetta il danno morale

ROMA  – Con la Sentenza della III Sezione Civile, n. 19517 del 14 Settembre 2010, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, in caso di grave infortunio sul lavoro, la risarcibilità non solo a favore dell’infortunato ma dell’intera famiglia. Il caso di specie si riferisce ad un incidente occorso ad un dipendente Telecom di Trieste, in seguito al quale era stata riconosciuta allo stesso un’invalidità dell’80% che investiva anche la sfera sessuale.

In sede di Appello i giudici avevano riconosciuto alla moglie ed alle due figlie il risarcimento dei danni non patrimoniali; le stesse avevano fatto ricorso in Cassazione per il riconoscimento anche dei danni esistenziali.

Gli ermellini hanno rigettato la richiesta, specificando però che, in caso di pregiudizio alla vita di relazione in seguito ad infortuni sul lavoro, i danni saranno risarciti univocamente come “danno non patrimoniale”, ricomprendendo però le voci di danno biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione.

Nella specifica alla loro motivazione, i Giudici si sono così espressi: “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi e pregiudizi identici”.

Quindi formalmente i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato la richiesta, ma sostanzialmente hanno riconosciuto la possibilità di un risarcimento tout court dei danni morali per tutti i familiari; in pratica il risarcimento del danno esistenziale esce dalla porta e rientra dalla finestra, posto che tali danni hanno provocato: “uno sconvolgimento delle abitudini di vita, in relazione all’esigenza di provvedere ai gravi bisogni del familiare”, da cui è scaturita “una corrispondente diminuzione del contributo di relazione e di sostegno che a sua volta il familiare può offrire agli altri”.

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