Richiedi un preventivo gratuito

Soggiorno lavoratori qualificati di Paesi terzi, decreto 28 giugno in G.U.

ROMA – Entrerà in vigore l’8 agosto il Decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012 recante “Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”.

Il provvedimento ha lo scopo di facilitare l’ammissione dei cittadini in questione, di armonizzare le condizioni del loro ingresso e soggiorno a livello europeo e di semplificare le procedure di ammissione e permanenza sul territorio.

Il provvedimento si applica a cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi in Italia per svolgere un lavoro per più di tre mesi e sancisce la possibilità di ottenere uno speciale permesso di soggiorno, la Carta blu UE, che dà il diritto di ingresso in qualsiasi periodo dell’anno e senza dover rispettare i limiti numerici di presenze straniere regolamentate dai decreti flussi. Le nuove disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri che sono già qui regolarmente e che hanno i requisiti previsti dal decreto.

Viene considerato “lavoratore straniero altamente qualificato” chi ha completato in patria un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e ha ottenuto la relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo al datore di lavoro questo dovrà richiedere il nullaosta al lavoro allo sportello immigrazione della prefettura – ufficio territoriale di governo.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);
b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;
c) l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. Lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa”.

Il nullaosta viene rigettato o, se concesso, revocato “se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti  ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico  per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il  termine di cui all’articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia  dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono  comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti  telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di  lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con  sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del  codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per  reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da  impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12″.

Una volta ottenuto il nullaosta al lavoro “Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un  permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 8, recante la  dicitura Carta blu UE, nella rubrica tipo di permesso. Il  permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis e della  comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui  all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo  indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi”.

Per approfondire: Soggiorno cittadini qualificati Paesi terzi.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo