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Stazioni di servizio, pesca, lavoratori paesi terzi, Legge Comunitaria 2010

ROMA – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2012 la Legge comunitaria 2010, ovvero la “Legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”. È la prima legge approvata dal governo Monti e va a sanare la posizione dell’Italia in merito a procedure di infrazione della normativa comunitaria e in merito all’obbligo di conformarsi a sentenze di condanna della Corte di giustizia europea.

Così la Legge Comunitaria 2010 è stata commentata dal ministro per gli Affari europei Enzo Moavero Milanese in una dichiarazione pubblicata sul sito del dipartimento delle Politiche europee della presidenza del Consiglio dei minstri:

“Abbiamo ora la base indispensabile per chiudere ben 23 procedure d’infrazione aperte dalla Commissione europea contro l’Italia. Ora, il Governo è chiamato ad esercitare tempestivamente le deleghe contenute nella legge. Mi impegnerò personalmente, insieme ai colleghi di Governo competenti per materia, ad adempiere, nei tempi più rapidi, a questi obblighi normativi. Mi auguro che il positivo clima parlamentare che ho avuto modo di riscontrare e del quale sono grato, possa favorire uno spedito esame del disegno di legge Comunitaria 2011 al fine di portarlo in Aula il prima possibile”.

Due capi e 24 articoli, 23 dei quali contenenti deleghe per l’attuazione di 23 direttive in imminente scadenza e necessarie da ordinamento UE. Vediamone alcuni, riguardanti il mondo del lavoro.

Iniziamo dall’Art. 14 “Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina”.

La direttiva riguarda l’installazione nelle stazioni di servizio di impianti capaci di recuperare i vapori del carburante e convogliarli in apposite cisterne. La norma apporta una distinzione tra stazione di servizio esistente e stazione di servizio nuova. E per tale distinzione intende:

“Direttiva 2009/126/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio – Articolo 2 Definizioni:

4) «stazione di servizio esistente», una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, prima del 1 o gennaio 2012, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;

5) «stazione di servizio nuova», una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, il 1 o gennaio 2012 o successivamente a tale data, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio”.

E per tali impianti prevede che:

“Articolo 3 Stazioni di servizio
1.    Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se:

a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m 3 /anno;
b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m 3 /anno e tali stazioni sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

2. Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti, oggetto di una ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina al momento della ristrutturazione se:

a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m 3 /anno;
b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m 3 /anno e sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

3. Gli Stati membri assicurano che tutte le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 3 000 m 3 /anno siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 4 – Livello minimo di recupero dei vapori di benzina
1. Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3, che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all’85 % come certificato dal costruttore conformemente alle pertinenti norme tecniche o secondo le procedure di omologazione europee di cui all’articolo 8 o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale.

2. Con effetto dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3, laddove i vapori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05“.

Le presenti direttive  “non si applicano alle stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore”. Tale ultima osservazione è motivata dal fatto che: “I serbatoi di carburante dei veicoli a motore di nuova fabbricazione non contengono vapori di benzina. È pertanto opportuna una deroga per il primo rifornimento di tali veicoli”.

Per quanto riguarda i controlli: “Articolo 5 – Controlli periodici e informativa per il consumatore”:

“1. Gli Stati membri assicurano che l’efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all’anno, o controllando che il rapporto vapori/benzina, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, rispetti le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, o utilizzando qualsiasi altro metodo adeguato. IT L 285/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.10.2009

2. In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli Stati membri assicurano che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta ogni tre anni. Un tale sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni. 3. Qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina, gli Stati membri assicurano che sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, sia esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne informi i consumatori”.

Le direttive illustrate sono entrate in vigore quindi dal 1° gennaio 2012. In abse a quanto previsto dall’obbligo di “Recepimento”:

“1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione”.

Continuiamo con la lettura della legge e ora con l’ “Art. 18 Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili“.

Tale articolo prevede che “Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l’attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE”.

Tramite il provvedimento verranno dovranno quindi essere adottate a breve nuove sanzioni e verranno “rafforzati i controlli per favorire il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l’impiego delle reti da posta derivanti”.

Ancora per quanto riguarda le navi, toccata anche l’IVA. “Art. 8 Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. Un articolo sintetizzato in questo modo sul sito del Dipartimento:

Viene inoltre abolito il regime di non imponibilità IVA per tutte le operazioni che riguardano navi e aeromobili commerciali, ora limitato alle sole navi da guerra adibite alla navigazione in alto mare. Il trattamento agevolato viene invece mantenuto per le cessioni di navi adibite alla pesca costiera e per le operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare”.

E ancora sull’IVA: “viene adeguata la disciplina del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute da un soggetto passivo stabilito in Italia avente come controparte un soggetto passivo non stabilito in Italia. È stata introdotta la previsione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) anche nel caso di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito. Infine, sono stati stabiliti i presupposti per poter chiedere il rimborso IVA in relazione a periodi infrannuali”.

Restando ancora in ambito marittimo, una direttiva arriva a regolare le concessioni demaniali. “Art. 11 Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime. Viene esclusa la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni fatta salva la proroga delle stesse fino al 2015. Il governo è inoltre delegato a dettare la nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime, stabilendo, tra le altre cose, i nuovi limiti di durata delle concessioni rispondenti all’interesse pubblico e proporzionati all’entità degli investimenti e i criteri che le regioni dovranno rispettare per le assegnazioni delle gare”.

Quindi i lavoratori provenienti da paesi terzi. “Art. 21  Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’interno, uno o più decreti legislativi per l’attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Infine l’uso di pesticidi: “Art. 20 Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all’utilizzo sostenibile dei pesticidi:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi“.

Per approfondire: La Legge Comunitaria 2010 illustrata sul sito del dipartimento Politiche europee del Consiglio dei ministri.

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