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Decreto 23 novembre, regola tecnica attività commerciali superiori 400mq

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2018 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Le norme sono applicabili alle attività individuate con il numero 69 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; sia di nuova realizzazione che esistenti e in alternativa a quanto indicato dal decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010. Vengono aggregate all’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, con il capitolo “V.8 – Attività commerciali” nella sezione “V Regole tecniche verticali”.

Come di consueto è il documento allegato al decreto a riportare i dettagli tecnici del provvedimento, i dettagli della strategia antincendio: V.8.5 3. “Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO”.

Le indicazioni riguardano la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo, l’allarme, fumi e calore, impianti tecnologici.

“V.8.6  Altre indicazioni:

1. All’interno delle aree TA, TB1 e TB2 non è ammesso l’impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso.

2. All’interno delle aree TA, TB1 e TB2 sono comunque ammessi, per ciascun compartimento antincendio:
a) fluidi combustibili o prodotti contenuti in recipienti a pressione (ad esempio: insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazione superiore a 60 % in volume, olii lubrificanti, …) 1 m3 di cui massimo 0,3 m3 di liquidi con punto di infiammabilità < 21°C;
b) recipienti di gpl di singola capacità 5 kg, in quantitativi 75 kg, in locali posti a quota h • -1 m;
c) articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 50 kg”.

Info: Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 Decreto 23 novembre 2018

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