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Sicurezza manifestazioni pubbliche, direttiva e linea guida Ministero Interno

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ROMA – Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. È stata pubblicata dal Ministero dell’Interno il 18 luglio 2018 una direttiva sulle misure di sicurezza per le pubbliche manifestazioni e per gli eventi di pubblico spettacolo. Direttiva che ha l’obiettivo di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo e che riporta una nuova Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

Direttiva

Il provvedimento indica prassi e passaggi procedurali che spettano ad organizzatori e Comuni per comunicare e pianificare le modalità di gestione del rischio. “Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare. Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, secondo le previsioni dell’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”. Nelle altre ipotesi sarà il Comune a poter rilasciare autorizzazione e indicare misure di sicurezza; in casi complessi informerà la Prefettura.

Qualora se ne ravvisi l’esigenza dovrà essere istruito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco e il sarà il Comitato a poter modificare le misure di sicurezza previste dall’organizzatore. Potrà fare riferimento alla nuova linea guida che va quindi a sostituire la precedente del 28 luglio 2017.

Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale”.

In merito a riunioni in luogo pubblico e manifestazioni religiose di cui agli artt. 18 e 25 Regio decreto n. 773 del 1931, il Questore interrogherà il Comitato provinciale in caso di eventi che comportino un rischio di un livello considerato necessario.

Linea guida

Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. Il citato documento tecnico, parte fondante dalla direttiva, riporta indicazioni per caratterizzazione e dimensionamento delle misure di sicurezza e interessa manifestazioni pubbliche non
assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Per le quali possono invece presentarsi come riferimento integrativo.

Norme di riferimento del documento sono DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
DM 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

Le indicazioni riguardano l’accesso all’area (mezzi di soccorso, ammassamento, viabilità dedicata); deflusso (varchi, esodo); capienza dell’area della manifestazione; suddivisione in settori con schema esemplificativo, criteri per affollamento fino a 10.000 persone, tra 10.000 e 20.000, superiore a 20.000.

Antincendio: “Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia. Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di
vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi
antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261“.

Gestione delle emergenze e piani di evacuazione (piano di emergenza e valutazione dei rischi, scenari incidentali, comunicazione e diffusione sonora, segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08).

Gli operatori di sicurezza e i loro requisiti:

  • “Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già
    appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco,
    al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in
    possesso di adeguata formazione in materia;
  • Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi
    del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96″.

Non meno di un operatore ogni 250 presenti, un coordinatore ogni 20 operatori, più il numero congruo e pianificato di addetti antincendio. “Per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio”.

Le ultime indicazioni della linea guida interessano infine le manifestazioni in spazi non delimitati (Gpl, distanze di sicurezza, impianti elettrici, estintori). I casi particolari con manifestazioni storiche ed esigenza di tutela delle condizioni monumentali-ambientali.

Così il sottosegretario all’Interno Molteni: “La direttiva costituisce una rivisitazione e ricompone in un quadro unitario le precedenti linee di indirizzo per consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative assicurando l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti e, nel contempo, il rispetto delle tradizioni storico – culturali e del patrimonio economico – sociale delle collettività locali che costituiscono una risorsa da valorizzare”.

Info:
Ministero Interno direttiva sicurezza manifestazioni pubbliche 
Testo della circolare direttiva 18 luglio 2018 e della linea guida

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