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Semplificazioni sicurezza lavoro Decreto del Fare, emendamenti della Conferenza Regioni

ROMA – Decreto del Fare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rilasciato al termine della seduta unificata dell’11 luglio il proprio parere sull Ddl di conversione del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Si tratta di un parere favorevole vincolato da emendamenti.

Tra gli emendamenti presentati alcuni riguardano le semplificazioni sulla sicurezza sul lavoro. Osservazioni quindi che vanno a seguire  le proposte di modifica sugli stessi temi recentemente approvate e comunicate dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati.

  • Articolo 32 – Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro- Al comma 1, eliminare la lettera a) (Duvri ndr).

Motivazione. Il legislatore pur titolando l’articolo 32 “semplificazione di adempimenti formali….” di fatto introduce modifiche su aspetti sostanziali della sicurezza nei luoghi di lavoro, che abbassano notevolmente i livelli di tutela per i lavoratori, come di seguito si va ad illustrare.

Preme inoltre evidenziare che l’utilizzo della decretazione d’urgenza , immediatamente applicabile, ma priva, nel caso di specie, della completa definizione di tutte le norme per la sua applicazione (es: rimando a decreto per la definizione del basso rischio) rende di fatto inattuabile immediatamente l’applicazione del decreto legge stesso.

Inoltre: 1. Il legislatore ha introdotto, per i settori “a basso rischio”, una scelta arbitraria del datore di lavoro committente in merito alla modalità di eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali, in quanto prevede la possibilità per il medesimo soggetto di scegliere tra l’elaborazione di un documento cartaceo (Duvri) e l’indicazione, senza motivazione, di un incaricato che con la sua attività (sovrintendere alle attività di cooperazione e di coordinamento) dovrebbe riuscire a eliminare/ridurre i rischi interferenziali.

2. Si rileva inoltre che la figura individuata dal legislatore del DL 69 ”un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro” non rientra tra le figure definite all’art 2 del D.lgs. 81, potendo ciò generare confusione circa la sua effettiva individuazione, dal momento che esiste nel medesimo art 2 una definizione corretta e puntuale del preposto.

3. A fortiori si evidenzia che l’individuazione di un proprio incaricato da parte del datore di lavoro committente verrebbe a configurare una delega di fatto, in totale violazione di quanto previsto dall’art 16 del T:U., in particolare dal comma 1 lett. B).

4. Inoltre la norma sembrerebbe disciplinare in maniera diversa gli appalti pubblici da quelli privati, mantenendo la tutela più ampia solo per i primi, che parrebbero non soggetti alla distinzione tra “basso rischio” e “alto rischio”.

5. Relativamente all’innalzamento a dieci uomini-giorno del limite temporale per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI, di fatto si elimina per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte. Va osservato che il rischio derivante da interferenze non è conseguente o proporzionale alla durata delle attività.

  • Al comma 1, lettera b), si propone di eliminare il comma 6 ter aggiunto all’art. 29 del D.lgs. 81/2008. (Valutazione basso rischio).

Motivazione. Il consentire di autocertificare la valutazione del rischio per le aziende a “basso rischio”, permettendo alle stesse di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio individuato, è contrario alla “ratio” dell’attuale normativa che vede nel documento di valutazione uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro in una prospettiva, per quanto possibile, di eliminazione di qualsiasi rischio.

  • Art. 32 comma 1 lettera g). Si propone di eliminare l’inciso introdotto all’art 88 comma 2 lettera g bis) del D.lgs. 81, introdotto dall’art 32 comma 1 lettera b) del DL 69/201.

Motivazione. La modifica apportata riduce in maniera sensibile i livelli di tutela della sicurezza dei lavoratori, non valutando il rischio dei piccoli lavori, che sono definiti tali solo sulla base della loro durata.

  • Art. 32 comma 1 lettera h). Si propone di eliminare quanto introdotto dagli artt. 32 comma 1 lettera h), che ha introdotto l’art 104 bis del D.lgs. 81/2008 e dall’art.. 32 comma 4 , che ha modificato l’art 131 del D.lgs. 163/2006.

Motivazione. Non si comprende il concetto di “modello semplificato” dal momento che il T.U. già prevede contenuti minimi dei diversi Piani di Sicurezza, che di fatto avrebbero dovuto semplificare la stesura della documentazione. Si propone pertanto una modifica all’allegato XV del T.U. agli articoli 2, 3 e 4, che possa realmente soddisfare le esigenze di semplificazione chiarendo opportunamente la relazione tra i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e la stima dei costi stessi di cui al punto 4 dell’allegato stesso”.

Presentati inoltre due emendamenti riguardanti il Durc.

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