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Decreto 12 aprile 2019 modifiche alle norme tecniche prevenzione incendi

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. In vigore a 180 giorni dalla GU.

Il decreto riporta modifiche alle norme tecniche di prevenzione incendi motivate dalla necessità di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo e per un approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

L’articolo 1 del decreto 12 aprile 2019 dispone l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, mentre ne viene sostituito integralmente l’articolo 2 Campo di applicazione e modalità applicative.

Questo il nuovo articolo 2: “Campo di applicazione e modalità applicative. – 1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato”.

Viene aggiunto un articolo 2-bis riguardante modalità applicative alternative, ovvero quelle indicate all’art. 5, comma 1-bis e per le attività indicate dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Sono: “a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;  b) 67, ad esclusione degli asili nido;  c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;  d) 71;  e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili”.

Il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 viene aggiunto dall’articolo 4 del nuovo decreto che prevede che per le attività per le quali si applicano le norme di prevenzione incendi non vengano applicati i seguenti provvedimenti: decreto del 30 novembre 1983, decreto del 31 marzo 2003, decreto del 3 novembre 2004, decreto del 15 marzo 2005, decreto del 15 settembre 2005, decreto del 16 febbraio 2007, decreto del 9 marzo 2007, decreto del 20 dicembre 2012, decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006, decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015, decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002, decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.

Viene infine sostituito il comma 2 all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 per il quale non vengono previsti adempimenti per le attività indicate dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 in regola con gli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Info: Decreto 12 aprile 2019 Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019

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