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Benefici previdenziali ex lavoratori amianto, in GU il decreto 29 aprile 2016

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ROMA – Benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all’amianto. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 10 giugno 2016 il decreto del Ministero del Lavoro del 29 aprile 2016 riguardante i benefici introdotti dalla Legge di stabilità 2016. Ripartizione fondo, anzianità e sussidio, criteri e modalità per accompagnamento alla quiescenza entro l’anno 2018 dei lavoratori all’art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015).

Decreto

Il decreto arriva a disciplinare quanto previsto dall’articolo art. 1, comma 276, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituto “un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione”.

I lavoratori interessati dalla misura e citati dalla Stabilità 2015 sono quindi gli ex occupati in imprese in bonifica, dismesse, che non hanno maturato i requisiti anagrafici, colpiti da patologia asbesto correlata riconosciuta:

“In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”.

Destinatari, pensione, sussidio

Il dettaglio operativo dei soggetti destinatari è indicato dall’articolo 2 del decreto appena pubblicato in GU. Possono presentare domanda di accesso al beneficio i soggetti che (Decreto 29 aprile 2016 articolo 2):

  • “non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda;
  • perfezionano i requisiti pensionistici utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianita’ di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione”.

Articolo 3, comma 1, i soggetti citati: “possono conseguire il diritto alla decorrenza, negli anni 2016, 2017 e 2018, della pensione di anzianità di cui all’art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, con il riconoscimento della contribuzione figurativa, nei predetti anni, sulla base dei criteri di cui all’art. 8, commi da primo a terzo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, fino al perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione.
2. I medesimi soggetti possono altresiì beneficiare, nei limiti di spesa annuale previsti dall’art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianita’ di cui al comma 1 del presente articolo, di un sussidio per l’accompagnamento alla pensione, pari all’importo
dell’assegno sociale)”.

Qualsiasi attività lavorativa sarà incompatibile con il beneficio e sarà dovere dell’interessato qualora riprendesse un’attività comunicare il fatto tempestivamente a Inps.

Tempi, presentazione domanda, decorrenza

La domanda per accedere ai benefici, sia pensione anzianità che sussidio, deve essere presentata entro il 30 giugno 2016. Per quanto riguarda la decorrenza, il sussidio viene riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018. I trattamenti di anzianità dal 1° febbraio 2016 a al 31 dicembre 2018.

Inps procederà quindi al monitoraggio delle domande e dell’eventuale superamento del limite di 2 milioni di euro per il 2016, 2017, 2018 previsto dal fondo.

Qualora l’onere finanziario accertato anche in via prospettica attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici e’ differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. In caso di differimento del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria, e’ riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa di cui all’art. 3, comma 1, utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l’anno successivo.
4. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, pur tenendo conto del procedimento di cui ai commi 2 e 3, e degli oneri corrispondenti al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse di cui al comma 1, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande”.

Concluso il monitoraggio Inps comunicherà all’interessato l’accoglimento della domanda, l’accoglimento con decorrenza differita in base alla copertura finanziaria, il rigetto della domanda, per mancanza di requisiti o di risorse.

Info: GU 10 giugno 2016 decreto 29 aprile 2016 

Leggi

Istruzioni Inps del 21 giugno 2016

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