Assegno Unico. Pubblicata da Inps il 15 dicembre la circolare n.132 con nuove indicazioni sul rinnovo e sulle nuove domande 2023.
Inps informa che dal 1° marzo 2023 i percettori di assegno che abbiano presentato domanda gennaio 2022 – febbraio 2023, non dovranno presentarne un’altra. A patto ovviamente che la domanda rientri nelle voci diverse da Decaduta, Revocata, Rinunciata o Respinta.
Ciò che dovrà essere comunicato sono invece le variazioni, come quelle riguardanti figli, condizioni di disabilità, frequenza scolastica, separazioni o coniugio, ripartizione. “In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie”.
Sia per le domande attive che per le nuove, andrà sempre presentata o rinnovata la dichiarazione Isee. L’Isee valido a dicembre 2022 verrà utilizzato per le mensilità gennaio e febbraio 2023. A partire da marzo 2023 la mensilità dovrà essere basata sulla nuova dichiarazione.
Verranno versati gli arretrati per le Dsu presentate entro il 30 giugno 2023. In assenza di Isee verranno versati gli importi minimi.