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Fringe benefit, chiarimenti Agenzia Entrate circolare n.35/E

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Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 35/E del 4 novembre con indicazioni per i datori di lavoro nella gestione delle novità riguardanti il fringe benefit.

Si tratta delle novità introdotte dal decreto Aiuti-bis, in particolare sull’innalzamento del tetto a 600 euro per il 2022 in luogo degli abituali 258,23 e della possibilità di inserire i costi di energia elettrica, acqua e gas naturale.

Rientrano nelle spese anche quelle per beni e servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati, beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Per immobili a uso del dipendente, del coniuge o dei familiari a prescindere dalla residenza o dal domicilio, utenze per spese condominiali, da locazione con addebito analitico e non forfettario, con il locatore che non potrà ovviamente essere rimborsato per lo stesso immobile.

Previsto per il datore di lavoro l’obbligo di mantenere documentazione della spesa dal dipendente, “in alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Questo l’indice della circolare:

  • “Ambito soggettivo;
  • Ambito oggettivo;
  • Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche;
  • Superamento del limite massimo e relativa tassazione;
  • Alcune indicazioni sulla modalità di applicazione;
  • Rapporti con il bonus carburante”.

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