Richiedi un preventivo gratuito

Assicurazione infortuni lavoro volontari sostegno del reddito, circolare Inail

ROMA – #diamociunamano. Assicurazione infortuni sul lavoro per i volontari beneficiari di sostegno al reddito. Pubblicata da Inail il 27 marzo 2015 la Circolare n.45 Applicazione dell’art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 (Attività volontariato progetti utilità sociale – sito Ministero Lavoro Ndr) recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.

Ammortizzatori sociali

Il documento riporta indicazioni in merito al trattamento assicurativo di chi in via sperimentale, da articolo 12 del Decreto legge 90 del 24 giugno 2014, essendo destinatario di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito, compie attività di volontariato presso Comuni o altri enti locali.

Riguarda quindi il trattamento assicurativo per volontari che stiano beneficiando di:

“a) cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;
b) integrazione salariale e contributo di cui all’art. 5, commi 5 e segg. del decreto legge 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 236/1993 a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
c) indennità di mobilità anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini
Aspi;
d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della legge 92/2012 e successive modificazioni;
e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2014″.

Assicurazione infortuni lavoro

Requisiti della copertura, modalità di attivazione e scadenze. “L’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall’Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato e i relativi premi sono posti a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015”.

Soggetti responsabili delle attività dei volontari sono le organizzazioni del terzo settore (Legge 266 del 1991, Legge 383 del 2000, cooperative sociali) e a questi spettano gli adempimenti previsti dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2014 e dal Testo unico 1124/65.

Per quanto riguarda il premio, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014 è stato stabilito un importo speciale unitario annuale. “Il premio speciale unitario stabilito dal citato decreto è frazionabile in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate ed è aggiornato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale”. Per il 2015, è pari a 258 euro annuali e 0,86 euro per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.

La domanda

Entro dieci giorni prima dall’inizio dell’attività del volontario, il soggetto responsabile deve inoltrare la richiesta di attivazione di copertura assicurativa relativa al nuovo volontario. La procedura sarà totalmente online e da espletare seguendo passaggi come “Denuncia di variazione”, “Nuova Pat”, Quadro, B, Quadro Q, Quadro Q1.

Una volta inoltrata la richiesta “In presenza dei requisiti previsti dal decretoassicu ministeriale e verificata la capienza del Fondo per il 2015, l’Inail comunica tramite PEC al soggetto promotore e al Comune/ente locale l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta”. Nel caso di cessazione della prestazione volontaria invece, il soggetto è tenuto a comunicarla a Inail entro la data nella quale la cessazione stessa si verificherà.

Sicurezza sul lavoro del volontario

Il soggetto promotore dell’attività di volontariato, sarà tenuto inoltre al mantenimento di un registro numerato timbrato e firmato nel quale annotare giornate lavorative e generalità dei volontari.

Al soggetto, al Comune o ente locale spetteranno gli adempimenti da articolo 3 del Testo Unico sicurezza lavoro e da qui le norme per l’azione di regresso ai sensi degli articoli 10 e 11 del TU.

“I soggetti promotori, come anche il Comune o l’ente locale in favore dei quali viene
realizzato il progetto sono destinatari degli obblighi di sicurezza ai sensi del predetto
art. 3, comma 12/bis, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei volontari di cui alla
legge 266/1991.

Con riferimento all’esperimento dell’azione di regresso, nella fattispecie in questione
gli obblighi in materia di salute e sicurezza gravano quindi sia sul soggetto promotore,
sia sul Comune o l’ente locale, quali beneficiari del progetto di pubblica utilità.
Pertanto, entrambi sono destinatari dell’azione di regresso da parte dell’Istituto
nell’ipotesi in cui abbiano violato le norme prevenzionali a loro rivolte rendendosi
responsabili dell’evento lesivo integrante un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio”.

Al soggetto promotore infine, l’obbligo di denuncia di infortunio e di malattia professionale.

#diamociunamano

Per quanto riguarda il provvedimento del Ministero del Lavoro al quale la circolare Inail si riferisce, l’articolo 12 del decreto-legge 90 del 2014 “prevede che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell’ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali”.

Ieri 29 marzo 2015 è partita la campagna di comunicazione istituzionale

Info: Inail circolare n.45 del 27 marzo 2015

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo