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Addetti antincendio strutture ricettive, in decreto modifiche agli obblighi formativi

ROMA – Pubblicato in G.U. n.86 del 12 aprile 2013 il Decreto 29 marzo 2013 del Ministero dell’Interno Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Il provvedimento interviene in materia di formazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistiche alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. Indica espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendi dovranno frequentare per conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.

Nello specifico il decreto modifica, come segue, il comma 6, dell’art. 5, del Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012:

“Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609″.

Per approfondire: Decreto 29 marzo 2013.

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