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Recapito telefonico etichettatura prodotti fitosanitari, nota Ministero Salute

ROMA – Recapito telefonico etichettatura fitosanitari pericolosi. Pubblicata dal Ministero della Salute una nota riguardante l’obbligo sull’etichettatura previsto dalla Direttiva 1999/45/CE, art. 10 paragr. 1.2 – trasfuso nel Dlgs di attuazione n. 65/2003, art. 9 – e confermato nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp), art. 17 paragr. 1, lettera a), che entrerà in vigore per le miscele a far data dal 1° giugno 2015.

La nota del Ministero segnala l’indicazione fornita dalla Faq Echa n. 242, che ricorda come in base all’articolo 17 del Regolamento Clp il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore devono essere inclusi in etichetta. Come, ai sensi dell’articolo 4 il fornitore debba garantire che una sostanza o miscela pericolosa sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV del regolamento Clp prima di essere immessa sul mercato.

L’indicazione del recapito del distributore del prodotto diviene obbligatoria solo nel caso in cui questo apporti modifiche all’etichetta. In questo caso il distributore si assume la responsabilità del riconfezionamento e della rietichettatura.

Per i prodotti fitosanitari di regola, il responsabile dell’etichettatura coincide con il titolare dell’autorizzazione, pertanto, nel riquadro contenente le frasi di pericolo dell’etichetta dovrà essere indicato il relativo recapito telefonico del titolare dell’autorizzazione. Nel caso in cui però, questi designi un soggetto terzo quale responsabile dell’etichettatura, ai sensi dell’articolo 9 del Dpr n. 290/2001 il titolare dell’autorizzazione, in sede di registrazione del prodotto fitosanitario, deve comunicare al Ministero della Salute tale nominativo.

“Successivamente all’emissione dell’autorizzazione, tale designazione viene autorizzata quale variazione amministrativa ai sensi dell’art. 12 del suindicato decreto, come modificato dal Dpr n. 55/2012. In tal caso, nel riquadro contenente le frasi di pericolo dell’etichetta dovrà essere indicato il nome, l’indirizzo ed il recapito telefonico del soggetto designato quale responsabile dell’etichettatura, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del dlgs n. 194/1995”.

Per approfondire: etichettatura prodotti fitosanitari pericolosi

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