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Prospettive eliminazione amianto esistente, Parlamento UE approva relazione

BRUXELLES – Il Parlamento europeo nella seduta dello scorso 14 marzo ha approvato la relazione sulle Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente.

Il documento, relatore Stephen Hughes, è stato approvato da Strasburgo dopo i pareri positivi raccolti nei mesi scorsi in comissione Ambiente sanità pubblica e sicurezza alimentare e commissione Occupazione e affari sociali (leggi: Relazione amianto commisione Ambiente). Ora si avvia a essere affrontato in Consiglio e in Commissione europea.

Questi i punti chiave del testo deliberato dal Parlamento europeo.

Censimento e registrazione. Il Parlamento invita l’UE a sviluppare modelli che favoriscano il censimento e la registrazione; il monitoraggio della presenza di amianto ovunque, su suoli ed edifici pubblici e privati, nei luoghi di lavoro, nelle condutture per l’acqua.

Propone di inserire l’amianto nelle strategie correnti riguardanti riconversione ed efficienza energetica degli edifici e smaltimento rifiuti; di promuovere politiche che riguardino la sensibilizzaione e l’informazione tra i lavoratori, cittadini, gli organi di vigilanza e le istituzioni. Invita la Commissione a promuovere sul territorio europeo la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto.

La relazione invita inoltre la Commissione “a fornire, di concerto con le autorità nazionali, il necessario sostegno per garantire la protezione dell’intera forza lavoro dell’Unione europea, visto che le piccole e medie imprese, in cui è impiegata la maggior parte dei lavoratori europei, sono particolarmente vulnerabili per quanto concerne l’attuazione della legislazione in materia di salute e di sicurezza; ed “esorta l’UE a effettuare una valutazione di impatto e un’analisi dei costi e dei benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto, entro il 2028, piani d’azione per la rimozione sicura dell’amianto dagli edifici pubblici e dagli edifici in cui si prestano servizi che prevedono l’accesso regolare del pubblico, nonché a fornire informazioni e orientamenti nell’ottica di incoraggiare i privati a sottoporre le proprie abitazioni a controlli e valutazioni dei rischi efficaci in relazione alla presenza di materiali contenenti amianto, seguendo l’esempio della Polonia; osserva che, nel caso di piani di azione globali di rimozione, l’azione dovrebbe essere coordinata dai ministri competenti, mentre le autorità responsabili dello Stato membro dovrebbero controllare la conformità dei piani di rimozione locali”.

Quindi la formazione. Il testo consiglia provvedimenti volti a determinare “qualifiche minime specifiche in relazione all’amianto per ingegneri civili, architetti e dipendenti di imprese per la rimozione dell’amianto registrate, nonché a prevedere qualifiche specifiche in materia di amianto per la formazione di altri lavoratori suscettibili di esposizione a questo materiale, come i lavoratori del comparto della cantieristica navale o gli agricoltori, con particolare attenzione agli addetti alla rimozione di amianto sul campo, rafforzando la loro formazione, i dispositivi di protezione di cui dispongono e il controllo delle loro attività da parte delle autorità competenti degli Stati membri”.

Invita inoltre la Commissione a proporre, in collaborazione con gli Stati membri, “una direttiva specifica recante le prescrizioni minime per la formazione professionale dei lavoratori edili e degli addetti alla manutenzione, inclusi i responsabili e i professionisti del settore delle costruzioni che lavorano occasionalmente con l’amianto, nonché degli addetti delle discariche di rifiuti contenenti amianto o dei centri specializzati per il trattamento, la rimozione sicura e lo smaltimento dei rifiuti di amianto”; e “a collaborare con le parti sociali e altri soggetti interessati e a sostenerli nell’ottica di migliorare l’attuazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2009/148/CE (direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro Ndr), grazie a una maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di una formazione adeguata, e di elaborare informazioni e materiali in vista di tale formazione, che deve essere fornita a intervalli regolari e senza alcun onere a carico dei lavoratori.

Gli Stati membri vengono chiamati in causa affinché adottino misure atte “ad assicurare che i medici del lavoro siano debitamente formati affinché abbiano conoscenze adeguate sull’amianto e siano pertanto in grado di fornire le informazioni necessarie ai lavoratori sotto la loro supervisione”.

Per quanto riguarda la rimozione dell’amianto, la spinta va verso la completa bonifica degli ambienti pubblici e privati e di tutti i luoghi di lavoro. Bonifica che dovrà avvenire con procedure sicure, e seguendo “una tabella di marcia che consenta la realizzazione di luoghi di lavoro e di un ambiente senza amianto, sulla base dei principi stabiliti dall’OMS“.

L’invito in tal senso rivolto alla Commissione punta “a includere una strategia coordinata in materia di amianto nella prossima strategia dell’UE 2014-2020 per la salute e la sicurezza e a dotare l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di strumenti efficaci che consentano di migliorare la raccolta e la diffusione di informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri e di favorire la formulazione e l’attuazione di politiche nazionali volte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; a esaminare i progressi realizzati nello sviluppo di diaframmi senza crisotilo da utilizzare negli impianti di elettrolisi, conformemente all’allegato XVII, parte 6, del regolamento REACH, e a garantire che la sostituzione avvenga prima della scadenza della deroga decennale concessa nel 2009″.

Malattie da amianto. Il Parlamento, riconoscendo che le “due raccomandazioni sulle malattie professionali non hanno portato ad alcuna armonizzazione delle norme o delle procedure nazionali di identificazione, notifica, riconoscimento e risarcimento delle malattie legate all’amianto e che, di conseguenza, i sistemi nazionali presentano tuttora enormi differenze”, esorta la Commissione a “modificare la raccomandazione 2003/670/CE alla luce dei progressi realizzati dalla ricerca medica e a includervi il cancro della laringe e quello dell’ovaio quali malattie legate all’amianto”; e “sottolinea che tutti i tipi di malattie legate all’amianto, come il tumore al polmone e il mesotelioma pleurico – causati dall’inalazione di fibre di amianto in sospensione, abbastanza sottili da raggiungere gli alveoli e abbastanza lunghe da superare la dimensione dei macrofagi – ma anche diversi tipi di tumori causati non soltanto dall’inalazione di fibre trasportate nell’aria, ma anche dall’ingestione di acqua contenente tali fibre, proveniente da tubature in amianto, sono stati riconosciuti come un rischio per la salute e possono insorgere dopo alcuni decenni, e in alcuni casi addirittura dopo oltre quarant’anni”.

Ancora, “invita gli enti assicurativi e di risarcimento ad adottare un approccio comune per il riconoscimento e il risarcimento delle malattie professionali legate all’amianto; chiede che le procedure di riconoscimento siano semplificate e facilitate; invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta volta a modificare la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, nell’ottica di assicurare che la salute dei lavoratori esposti al rischio di esposizione ad agenti cancerogeni sia protetta e salvaguardata tramite la promozione e lo scambio di migliori pratiche in materia di prevenzione e di diagnosi”.

Invita inoltre “l’UE a garantire che tutte le malattie legate all’amianto, comprese le placche pleuriche, siano riconosciute in quanto malattie professionali”; e “riconosce che, a causa di periodi di latenza particolarmente lunghi, spesso le vittime dell’amianto non sono in grado di dimostrare il nesso di causalità tra la malattia e l’esposizione professionale all’amianto;  invita gli Stati membri a non imporre l’onere della prova alle vittime dell’amianto ma a conferire loro diritti di risarcimento più ampi, come proposto nella raccomandazione della Commissione 2003/670/CE(19)”.

Spazio nella relazione anche a politiche di sostegno alle associazione di vittime dell’amianto. Si invita la Commissione a sostenere un rete europea delle associazion e a convocare conferenze che diano alle associazioni stesse consulenza e appoggio.

Ogni punto enunciato infine nel documento rilasciato dal Parlamento europeo dovrà riassumersi nel conseguimento del divieto mondiale relativo all’amianto.

Al fine di conseguire tale divieto il Parlamento invita la Commissione a: “collaborare con le organizzazioni internazionali per introdurre nuovi strumenti che consentano di catalogare il mercato dell’amianto come tossico” e affinché “il concetto di salute e di sicurezza dei lavoratori sia preso in considerazione nella legislazione nazionale e che costituisca un obbligo di prestazione per i datori di lavoro in conformità della direttiva quadro 89/391/CEE”.

“Invita l’UE ad attribuire la massima priorità all’inclusione dell’amianto crisotilo nell’allegato III della convenzione di Rotterdam;  invita l’UE a sollevare il tema dell’inaccettabile sversamento di amianto nei paesi in via di sviluppo nelle sedi di negoziazione degli accordi commerciali, in particolare a livello dell’OMC, nonché a esercitare pressioni diplomatiche e finanziarie sui paesi esportatori di amianto affinché chiudano le industrie estrattive di amianto e pongano fine alla pratica illegale e immorale dell’esportazione delle navi contenenti amianto giunte al termine del loro ciclo di vita; a collaborare con l’Organizzazione mondiale della sanità, i paesi terzi e altri organismi internazionali per promuovere in tutto il mondo livelli elevati di salute e di sicurezza sul lavoro, ad esempio identificando i problemi legati all’amianto e incoraggiando soluzioni strumentali alla protezione della salute;  a sviluppare e a sostenere l’esportazione di tecnologie senza amianto, così come della conoscenza dell’amianto, nei paesi in via di sviluppo”.

La relazione condanna infine “gli investimenti finanziari europei nelle industrie mondiali dell’amianto; invita la Commissione a garantire che le navi in transito che trasportano amianto non possano né attraccare né utilizzare infrastrutture portuali o depositi temporanei all’interno dell’Unione europea“.

In ogni viene sottolineato che:

“a prescindere dalla fonte di esposizione o dalla posizione lavorativa della persona esposta, tutte le vittime dell’amianto nell’Unione e i loro familiari hanno il diritto di ricevere opportune e tempestive cure mediche e un adeguato sostegno finanziario dai propri sistemi sanitari nazionali”.

Info: relazione minacce amianto Parlamento europeo.

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