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Interventi edilizia sicurezza scolastica, cofinanziamento Miur in Gazzetta Ufficiale

ROMA – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2013 n.266 il decreto del
Ministero dell’Istruzione del 10 ottobre 2013, n.267 Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013.

Il finanziamento è destinate a sostenere fino al 50% delle opere che verranno attivate, per importi pari a 6.888.570,00 per scuole dall’infanzia alla secondaria di primo livello; 3.402.762,00 per le scuole secondarie di secondo livello.

“I cofinanziamenti sono destinati ad interventi relativi ad immobili di proprietà dei competenti Enti locali adibiti o per la parte adibita a sede di istituzioni scolastiche statali, e sono finalizzati, in particolare, alla bonifica dell’amianto o ad adeguare la sicurezza o l’idoneità igienico sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche per il conseguimento del certificato di agibilità, o al completamento della messa a norma in materia di sicurezza, idoneità igienico sanitaria, superamento barriere architettoniche, urgenti ed indifferibili; ciascun Ente locale non può richiedere più di due contributi ed il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del presente decreto non può superare l’importo di euro 300.000,00 per ogni intervento ammesso al beneficio“.

Le domande vanno presentate via Pec al Ministero nel lasso di tempo che va da tre
giorni dalla pubblicazione in GU del decreto, quindi dal 16 novembre 2013 a trenta
giorni ancora dalla pubblicazione. Quindi fino al 12 dicembre 2013.

“2. il finanziamento è assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente
disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dello stretto ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall’orario indicati nella trasmissione di posta certificata prevista dal precedente art. 4. L’elenco degli ammessi al beneficio sarà consultabile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); 3. successivamente, le scuole, di cui al comma 1 del presente articolo,provvederanno al concreto trasferimento al competente Ente locale del finanziamento assegnato, per l’importo e le finalità previsti, previa acquisizione della documentazione giustificativa all’uopo fornita da quest’ultimo secondo le indicazioni date da questa Direzione Generale politica finanziaria e bilancio, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell’ istruzione università e ricerca al recapito di cui al precitato art. 4.”.

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