“Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative.” Pubblicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n.2377 del 27 ottobre 2026 chiarimenti sulla normativa riguardante la formazione in caso di sospensione delle attività per lavoro irregolare e sul settore turistico.
Per quanto concerne il primo caso, la circolare richiama la corretta applicazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro” e la regolarizzazione dell’attività imprenditoriale a seguito di sospensione per lavoro nero, anche per quanto riguarda gli obblighi di salute e sicurezza.
La circolare attualizza la precedente circolare Inl n. 3/2021 riferita alla disposizione transitoria dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla possibilità di completare i percorsi formativi entro 60 giorni dall’assunzione. Possibilità eliminata dall’Accordo Stato-Regioni del 2025.
Indica quindi che, per “una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza” ai fini della revoca della sospensione, la formazione dovrà essere programma e conclusa nel più breve tempo possibile e il verbale di prescrizione dovrà indicare come scadenza il tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione e non 60 giorni.
Turismo
In questo caso la circolare riguarda l’articolo 1-bis del D.L. 159/2025 – L. 198/2025, che prevede il completamento della formazione e dell’eventuale addestramento specifico “entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro“.
Ricorda che tale previsione non esonera datori di lavoro o utilizzatori all’avvio tempestivo della formazione, ma consente di concluderla entro 30 giorni. “Il lavoratore, dunque, può essere adibito all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo”. In sede ispettiva potrà essere richiesto di dimostrare le azioni propedeutiche messe in atto, come ad esempio le interlocuzioni con le organizzazioni formative.
“Pertanto, solamente qualora il datore di lavoro (o l’utilizzatore) non sia in grado di esibire attestati di
formazione né alcuno dei suddetti documenti o diversa documentazione che possa ritenersi idonea a dimostrare
l’avvenuto avvio di un percorso formativo, sarà da ritenersi violato l’art. 37, comma 1, del d.lgs. 81/2008 e il
personale ispettivo provvederà a redigere il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del
soggetto obbligato”. Verrà prescritta in questo caso la conclusione della formazione entro 30 giorni dall’assunzione, e in caso di contratti inferiori ai 30 giorni, coerente con la durata del rapporto di lavoro.
“In definitiva, per attestare l’ottemperanza alla prescrizione, sarà necessario che il contravventore dimostri
l’avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l’esibizione di attestati di formazione, mentre per la
revoca della sospensione sarà sufficiente l’esibizione di documentazione attestante l’avvenuta prenotazione di
corsi che si concludano entro i termini suddetti.”
