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Sicurezza sul lavoro nelle università, Working Papers Olympus 11

URBINO – Recentemente pubblicato nelle pagine online di Olympus, “Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro” della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino, il numero 11 de “I Working Papers” a titolo “La sicurezza del lavoro nell’Università tra regolamento interno e modello organizzativo” a opera del professor Alberto Tampieri, professore straordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il saggio traccia una panoramica e possibili sviluppo di quanto stabilito a livello normativo sulla sicurezza del lavoro nell’ambito dell’università. Il D.Lgs. 81/08, nell’art. 3 comma 2, annovera le Istituzioni universitarie tra le amministrazioni per le quali le proprie disposizioni “sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate”.

Per tali istituzioni le disposizioni devono pertanto essere “individuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate”.

La particolarità delle Istituzioni universitarie era stata già sancita a seguito dell’emanazione della legge 626 del 1994 che aveva portato all’adozione di appositi regolamenti universitari in attuazione al D.M. n. 363/1998 (sulla sicurezza in ambito universitario), regolamenti precedenti al T.U. ma che nell’attesa dell’emanazione di apposito decreto, come stabilito all’art. 3 sopra citato, la grande parte delle università italiane ancora adotta.

Lo schema tradizionale del regolamento di un Ateneo sulla sicurezza risulta però inadatto a far fronte alle esigenze organizzative delle amministrazioni universitarie, oltre che “inutilmente ripetitivo e ineffettivo rispetto a una diffusa e capillare disciplina normativa e contrattuale.” Il professore quindi, dopo aver analizzato i problemi relativi all’attribuzione di responsabilità in ambito universitario, volge l’attenzione a la possibilità di attuare nell’università quanto stabilito all’art. 30 del T.U. riguardo i modelli organizzativi.

Ritenendoo la soluzione efficace, rileva però alcune criticità nell’applicazione di tali modelli allarealtà universitaria. Soluzione prefigurata dal professore è pertanto l’adozione di un “sistema misto, composto da una parte regolamentare in senso tradizionale, contenente definizioni e obblighi – possibilmente limitati a soggetti non previsti nella normativa vigente – che si affianchi ad un meccanismo innovativo di tipo premiale, in grado di fornire effettività al modello e forza esimente per i soggetti dell’obbligo di sicurezza”.

Per approfondire: La sicurezza del lavoro nell’Università tra regolamento interno e modello organizzativo (PDF).

I Working Papers Olympus n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10:
Società capitali e sicurezza lavoro, dopo sentenza Thyssen

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