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La medicina del lavoro tra leggi e prassi professionali.

NAPOLI – Si è recentemente tenuto all’Ordine dei Medici di Napoli il corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, all’interno del quale l’intervento “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il percorso normativo fino al D.lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali ” del Direttore del Servizio di Medicina del Lavoro della ASL Napoli 1 Centro, Lucia Marino, ci fornisce un excursus storico sullo stato legislativo della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prime leggi in questo campo sono introdotte in Italia nel 1930 all’interno del codice penale (Art. 437) e nel 1942 nel codice civile (Art. 2087); leggi specifiche in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro risalgono invece agli anni cinquanta con il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956.
Successivamente all’ingresso dell’Italia in Europa e all’emanazione delle direttive europee in materia, vengono redatti altri decreti. Tra si essi il n° 494 del 1996 è ritenuta la  più importante legge in materia di tutela dei lavoratori. Essa pone l’obbligo alle imprese, ai committenti e ai datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti e al miglioramento delle condizioni di lavoro, l’obbligo della formazione e dell’informazione sui rischi, sviluppando così le basi per la nascita di un nuovo concetto di prevenzione.

Si introduce inoltre l’obbligo della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e delle relative misure preventive, e l’introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione di cui il datore di lavoro è responsabile. Il D.Lgs. n. 626/94 viene poi completamente trasfuso, nel 2008, nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008), ritenuto l’ultimo traguardo in questo lungo processo normativo sulla salute e sicurezza del lavoro.
Abrogando quasi tutte le normative precedenti in materia, il D.Lgs. 81/2008  da’ vita ad un corpo unico di leggi al fine di realizzare un complesso di norme stabili e dare una chiara strumentazione normativa. Esso tiene fede al Decreto 626/94, estendendo però la sua applicazione a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
All’interno del corso si è poi voluto far luce su alcuni concetti fondamentali. Uno tra questi è la modificazione del ruolo di medico del lavoro in relazione all’evoluzione normativa ed a quella organizzativa dei contesti lavorativi.

Fino a non molto tempo fa, la professione di medico del lavoro faceva capo alla Clinica del Lavoro, una branca della Medicina Interna, che si occupava di curare le malattie da lavoro. In tempi più recenti invece, la Medicina del Lavoro e’ parte della Medicina Preventiva, ovvero la disciplina che svolge azioni mirate a prevenire l’insorgenza delle malattie del lavoro.

In questo quadro viene inserito il medico competente, un medico specialista in Medicina del Lavoro che assieme al datore di lavoro, effettua una valutazione dei rischi e predispone una Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, ovvero visite mediche ed accertamenti periodici per verificare l’idoneità’ del lavoratore agli incarichi svolti; esso svolge quindi un ruolo fondamentale relativo alle problematiche di salute e sicurezza nelle aziende.
Altro concetto evidenziato è quello di promozione della salute, in relazione a quello di prevenzione della salute.

La promozione della salute vede come protagonisti i datori di lavoro e i lavoratori stessi, i quali hanno il compito di svolgere attività di divulgazione della cultura della sicurezza e delle misure di prevenzione, con il fine di migliorare la salute e il benessere nei luoghi di lavoro. Importante per questo valutare con attenzione obbiettivi ed eventuali programmi di miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori, e sviluppare percorsi formativi orientati alla divulgazione di tale cultura, i quali potrebbero già essere attuati a livello degli studi scolastici.

La conoscenza dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e le attività volte ad un corretto uso di impianti, attrezzature, sostanze, procedure di lavoro, porterà alla protezione della salute dei lavoratori da tutti gli eventuali rischi a cui essi sono sottoposti.
Da non sottovalutare infine i cosiddetti rischi emergenti, correlati allo stress, o ad una cattiva organizzazione del lavoro, nei confronti dei quali vanno attuate le medesime misure di protezione.

La nozione del cosiddetto  stress lavoro-correlato viene definita nell’ambito dell’Accordo Europeo dell’ 8 ottobre 2004 come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (articolo 3, comma 1).
E’ in questo contesto che viene imposta dall’articolo 28, comma 1, del Testo Unico Sicurezza Lavoro, la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Al Comma 1-bis dello stesso articolo 28, viene attribuito alla Commissione Consultiva per la salute nei luoghi di lavoro il potere di emanare indicazioni vincolanti in materia. Essa commissione ha redatto, a fine 2010, le linee guida che consentono alle imprese di adeguarsi a questo importante articolo. Vengono indicati in esse tutti i soggetti che per legge devono partecipare alla valutazione. Esse linee guida sono indirizzate in particolare al datore di lavoro, e rivolte in maniera indiretta al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al medico competente, ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione inoltre deve riguardare in linea di massima non i singoli lavoratori ma tutti i lavoratori, compresi i dirigenti ed i preposti alla sicurezza.

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