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Sentenza della Cassazione su infortunio e inabilità preesistente

Una lavoratrice infortunata, già con percentuale di invalidità, ha posto ricorso contro l’Inail sia perché nel calcolo per la valutazione dello stato anteriore rispetto all’infortunio, si sarebbe applicato in modo erroneo la c.d. formula G* e sia perché si sarebbe dovuto considerare il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio e quello preesistente, non il grado di invalidità.

La Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 giugno 2015, n. 12629 ha ritenuto il ricorso infondato, sulla scorta anche della precedente giurisprudenza**.

Nella sentenza si è ribadito che in caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione dell’art. 79 del DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio:

  1. deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità;
  2.  deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula G. * senza che abbia rilievo la circostanza che l’inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale***.

L’applicazione di questa disposizione, sostiene la Cassazione, è finalizzata a ottenere un calcolo del grado di riduzione dell’attitudine al lavoro che sia il più possibile corrispondente al danno effettivamente subito dal lavoratore.

Il meccanismo “non può essere applicato all’infinito” (come invece voluto dalla ricorrente) nel senso che, secondo una corretta lettura dell’ art. 79 del DPR 1124/1965, esso è destinato ad operare “al solo fine di tenere conto di aggravamenti della inabilità preesistenti all’infortunio e derivanti da fatti estranei al lavoro che non siano già stati presi in considerazione in precedenza (come, invece, è avvenuto nel caso esaminato).

* “La formula è espressa da una frazione con denominatore la ridotta attitudine preesistente e con numeratore la differenza tra quest’ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio (sottraendo)”.
** Cass. 15 gennaio 2014, n. 689; Cass. 30 luglio 2003, n. 11703; Cass. 11 maggio 2001, n.6573; Cass. 2 dicembre 1999, n. 13453; Cass. 21 gennaio 1999, n. 534; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4512; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1890, Cass. 21 agosto 1982, n. 4696.
*** Quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro.

Info: Cassazione Civile, sentenza 18 giugno 2015 n.12629

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