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Lavori pubblici, le nuove modifiche al Codice dei contratti

È stata pubblicata sulla Gu n.143 del 23 giugno 2014 la Legge n.89 del 23 giugno 2014 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale).

I temi in materia di lavori pubblici riguardano, per primo, l’acquisizione di lavori, beni e servizi (art. 9, c. 4).

Il nuovo testo* prevede che tutti i Comuni (ma non i capoluoghi di Provincia) procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi:

  • nell’ambito delle unioni dei Comuni ove esistenti;
  • costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province;
  • ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle Province.

In alternativa i Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A**, o da un altro soggetto aggregatore di riferimento.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) non rilascerà il codice identificativo gara (Cig) ai Comuni che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle nuove disposizioni.

Un’altra sostituzione*** del Codice dei contratti modifica il criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9, c. 4-bis). Se la gara si avvale dell’aggiudicazione per “offerta economicamente più vantaggiosa”, tra i criteri per la valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quello della “sicurezza di approvvigionamento” viene sostituito con quello della “sicurezza di approvvigionamento e dell’origine produttiva”.

E ancora, sul tema della pubblicazione dei bandi, la legge di conversione sostituisce il c.7 e dell’art. 66 e 5 dell’art.122 del Codice dei contratti.

Per effetto delle modifiche l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dal 1° gennaio 2016, deve avvenire in seguito alla pubblicazione dei relativi bandi e avvisi di gara:

  • esclusivamente online, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti;
  • sulla Gazzetta ufficiale;
  • sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • sul sito informatico presso l’Osservatorio.

Infine, la Riduzione della spesa pubblica per beni e servizi. Con il c. 8 dell’art. 8 del Decreto-legge 24 aprile 2014, ora convertito, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto:

  1. acquisto o fornitura di beni e servizi;
  2. procedure di affidamento per cui sia intervenuta l’aggiudicazione anche provvisoria.

* Sostituisce il c.3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti (Dlgs n. 163/2006).
** È una Spa del Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera anche in qualità di centrale di committenza nazionale, realizzando il programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pa.
*** Modifica del c. 1, lett. n), dell’art. 83 del Codice dei contratti.

Info: Legge 23 giugno 2014 n.89.

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