Richiedi un preventivo gratuito

Per il 2015, fissata nel 15,38% la riduzione dei premi e contributi Inail

La Legge di stabilità 2014 (L.147/2013) ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2014, venga stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.

La riduzione viene fissata da Dm (14 gennaio 2015 GU n.90 18 aprile 2015 Ndr) su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

Il limite complessivo di importo 1.000 milioni di euro è stato previsto per il 2014, in 1.100 milioni per il 2015 e in 1.200 milioni a decorrere dall’anno 2016.

La circolare n. 52 dell’INAIL emanata sulla materia il 30 aprile spiega che:

  1. la riduzione (nella misura del 15, 38% per l’anno 2015) è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  2. i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate a) da oltre un biennio, oppure b) da non oltre un biennio.

Per l’anno 2015, continua la circolare Inail, rientrano nel caso sopra indicato le lavorazioni con data di inizio precedente al 3 gennaio 2013 e quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, invece, per i soggetti che hanno già presentato la domanda e questa è stata accettata nel corso del biennio di riferimento … la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova domanda.

Altre indicazioni:

  1. la percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2015;
  2. per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione … si applica … alla rata anticipata dovuta per il 2015 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016;
  3. per i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, si deve fare riferimento alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1 luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.

Oltre al Dpr 1124/1965 Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la circolare dell’Inail richiama:

  • il DLgs 479/1994, che determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate da Inpdap, Inps, Inail Ipsema (settore marittimo);
  • il Dpr 367/1997, Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Info: Inail circolare n.52 del 30 aprile 2015

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo