Richiedi un preventivo gratuito

Cassazione, obbligo di informare su sostanze nocive

ROMA – La Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare i propri dipendenti dei rischi specifici connessi all’utilizzo di particolari sostanze nocive e o pericolose nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative.

Questo in sintesi il ragionamento espresso dai Giudici di Piazza Cavour nella sentenza n. 34771. Il caso riguarda la morte di un operaio intento a pulire una cisterna poi esplosa a seguito dell’utilizzo di un solvente altamente infiammabile; incidente in virtù del quale era stato condannato il legale rappresentante della società per omicidio colposo sia in I che in II grado di giudizio.

La sezione IV penale della Corte di Cassazione ha ribadito quanto affermato dai giudici in sede di Appello e rigettato quindi il ricorso del datore di lavoro perchè giudicato infondato.

Infatti gli Ermellini hanno contestato la mancata indicazione dei rischi specifici (esplosività del sovente ) come elemento determinante per la regolare applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sia all’interno del documento di valutazione dei rischi conservato in azienda, sia nell’attività di formazione ed informazione gravante sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Nella motivazione della sentenza si legge: “… tale specificità non deve arrestarsi alla esplicitazione di un mero divieto, ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare”.

Del resto tale sentenza si pone sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale prevalente (sent. 21587/2007) per cui in caso di infortunio sul lavoro, anche mortale, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto in occasione di un comportamento abnorme, di carattere eccezionale, tenuto dal lavoratore; viceversa la condotta colposa dell’infortunato non può considerarsi causa sufficiente a produrre l’evento nonostante sia ricollegabile ai rischi insiti nell’attività lavorativa.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo