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Decreto Semplificazioni, la riduzione dei controlli nell’art.14

ROMA – Il decreto Semplificazioni, Decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, attualmente in fase di revisione alla Camera dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2012, e in vigore dal 10 febbraio, ha nelle ultime ore scatenato dubbi e proteste in merito a un comma, l’f, dell’articolo 14, che così si esprime: “soppressione o riduzione  dei  controlli  sulle  imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di  norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di  accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del  Regolamento  2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA)”.

Sono ora in fase di discussione alla Camera emendamenti sulla norma contestata, accompagnati da appelli e dichiarazioni negative provenienti in particolar modo dal mondo sindacale.

Seguiremo con attenzione nei prossimi giorni l’iter della questione, cercando di capire come verrà giustificato o altresì modificato l’articolo.

Questo il testo integrale del passaggio contenuto nel decreto Semplificazioni:

Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese.

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonchè del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita’ di svolgimento delle relative attività.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita’ delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonchè alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita’ di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia”.

Info:
Decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5
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Approfondimenti sul decreto semplificazioni.

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