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Sulle verifiche periodiche delle attrezzature due circolari del Ministero

Ritengo utile approfondire ulteriormente la materia della registrazione delle verifiche periodiche delle attrezzature, tenendo conto di due diverse circolari del Ministero del Lavoro.

Secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’Allegato III del D.M.11.04.2011* esiste l’obbligo, per i soggetti abilitati**, di trasmettere  ogni trimestre (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) per via telematica il Registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate sulle attrezzature.

La circolare del Ministero del lavoro del 18 luglio chiarisce che:

  • la trasmissione deve avvenire attraverso il Portale soggetti abilitati predisposto dall’Inail;
  • l’Inail garantisce a ciascuna Asl/Arpa, entro 15 giorni dalle scadenze, l’accesso in tempo reale alle informazioni sulle verifiche periodiche di competenza territoriale trasmesse sia dai soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite nella banca dati.

Per  “accesso …… a tutte le informazioni”, spiega il Ministero, si intende “la possibilità di:

  1. consultare i dati delle verifiche periodiche;
  2. effettuare il prelievo sia dei dati stessi secondo il  tracciato record standard predisposto dall’ INAIL, che delle copie digitalizzate dei verbali delle  verifiche periodiche.

Una volta all’anno (15 febbraio) Asl/Arpa invieranno all’Inail i dati  delle verifiche periodiche effettuate direttamente dal titolare dei dati.

A conclusione del servizio riferisco di un’altra circolare del Ministero del Lavoro*** che ha chiarito, fra l’altro, su:

  1. richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali;
  2. attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività;
  3. spostamento delle attrezzature di lavoro;4) raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011.

* “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81  ….  criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

** I soggetti abilitati alle verifiche devono riportare nel registro informatizzato, copia dei verbali delle verifiche periodiche effettuate, per consentire: a) l’attività amministrativa; b) di controllo; c) di monitoraggio; d) di costituzione; e) di gestione e mantenimento della banca dati.

*** Circolare 13/08/2012, n. 23.

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