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Sentenza della Cassazione sul ruolo del direttore tecnico di cantiere

Dalle indagini effettuate in un cantiere edile dall’Ispettorato del lavoro in seguito a un infortunio, si riscontrò che l’evento dannoso si era verificato perché non erano state attuate le misure di prevenzione previste nel piano operativo di sicurezza e coordinamento, in particolare che i lavori si eseguivano sulla sommità di una spalla di cemento, alta circa sei metri sul piano di campagna, senza la predisposizione di protezioni per prevenire le cadute dall’alto (la scala da cui cadde l’infortunato non era stata saldata con il filo di ferro agli spuntoni metallici dell’armatura).

In seguito alla denuncia dell’interessato il Tribunale sentenziò la condanna del direttore di cantiere e responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la mancata attuazione delle misure di prevenzione sul cantiere.

La Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 06 luglio 2015, n. 28613, per quanto qui più ci interessa di rilevare (Ruoli in cantiere), ha evidenziato che la qualifica “direttore di cantiere”, indicata nel POS, è assimilabile a quella di “direttore tecnico di cantiere”, entrambe, però, non riconducibili alla figura di “direttore dei lavori”.

“Quest’ultimo, si legge nella sentenza, in tema di prevenzione degli infortuni, è nominato dal committente e svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse di questi…. Il ruolo di direttore di cantiere e/o di direttore tecnico implica, invece, la titolarità di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale *.

Il Direttore tecnico di cantiere, è una figura apicale descritta dal cosiddetto “Codice degli appalti” (DLgs 163/2006**), è incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere… mantiene i rapporti con la Direzione dei lavori, coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione ed all’osservanza dei piani di sicurezza…un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri”.

La Corte, già con la sentenza n. 43628 del 24.11.2011 ha inquadrato il Direttore tecnico di cantiere, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro, nel modello legale del dirigente***, facendo così assumere al soggetto che riveste tale ruolo una posizione di garanzia nei riguardi dei lavoratori operanti in cantiere.

“Tale veste, nel caso oggetto di giudizio, non solo era stata oggetto di investitura formale (POS) ma, … era stata in concreto esercitata. Anche nel caso in esame non si propongono propriamente questioni afferenti alla delega di funzioni, giacché “il direttore tecnico di cantiere, figura dirigenziale, è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che riguarda anche l’organizzazione generale della sicurezza del cantiere”.

* Già prevista dal DPR 547/1955 ed inserita nel POS dalla superata 626/1994.

** “Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori…”, evidenziando un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri.

*** Come definito dal TU 81/08 (allegato XV punto 3.2.1, c. a).

Info: sentenza Cassazione 6 luglio 2015 n.28613

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