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La condizione di apprendista dura al massimo tre anni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 luglio in via definitiva la riforma dell’apprendistato.  I punti di forza della nuova legislazione sono:

  • Sulla materia di apprendistato interviene solo il contratto nazionale;
  • i contratti  possono prevedere la conferma di una quota di apprendisti come condizione per poter procedere a nuove assunzioni;
  • la durata massima della condizione di apprendista cala da 6 a 3 anni;
  • è prevista una durata minima;
  • per la formazione viene fissato un numero di ore adeguato;
  • viene ripristinato in modo corretto il repertorio delle professioni e la certificazione pubblica;
  • a proposito di salario, d’ora in poi non si possono più sommare fra loro forme di decremento.

L’accordo che ha portato al provvedimento governativo di riforma è stato siglato da tutti i Sindacati confederali, dalla Confindustria e dalla maggior parte delle associazioni delle imprese.

Trascrivo qui i principali riferimenti normativi in materia di apprendistato:

  • Legge del 19.01.1955 n. 25, modif. dalla Legge 02.04.1968 n. 424 ” disciplina dell’apprendistato”;
  • Legge del 24.06.1997 n. 196 ,“Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
  • Decreto del Min. Lavoro  08.04.1998 “Disciplina dell’apprendistato – Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti”;
  • Decreto del Min. Lavoro Prev. Soc. 07.10.1999 n. 359 (disposizioni per l’attuazione dell’art. 16 della Legge n. 196/1997);
  • Decreto del Min. Lavoro 28 febbraio 2000, n. 22 – Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’articolo 16 della legge 196 del 1997 ;
  • Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ,”Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″;
  • Legge 247 del 24 dicembre 2007 (“norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”).

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