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Immigrazione, invariata la normativa sulle certificazione da produrre ai privati

La Legge di stabilità (183/2011, art. 15) non è intervenuta a modificare il regime delle certificazioni dei migranti. Questo il tenore della circolare n. 3 del 17 aprile a firma dei ministri della Funzione pubblica e dell’Interno, che, oltre sulla disciplina in materia di immigrazione, porta chiarimenti sui certificati relativi alla cittadinanza.

Conseguentemente, restano in vigore “le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.
E così che fino al 1° gennaio 2013:

  • “ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal TU delle leggi dell’immigrazione(*);

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati:

  • non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”,
  • ma la dicitura: “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.

(*) Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al DLgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – DL 23 giugno 2011, n. 89.

Con riferimento allo specifico merito di “lavoro-straniero”, conviene ricordare qualche punto dell’art. 22 del DLgs 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato):

  • in ogni provincia “ è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato”;
  • le questure: a ) forniscono all’INPS e all’INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro; b) comunicano … il rilascio dei permessi concernenti i familiari..;
  • l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari”, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate; le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.

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