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Opere temporanee per spettacoli, la specifica formazione degli addetti

L’art. 4 del Decreto 22 luglio 2014 prevede che, ai fini degli artt. 111 e 122 del TU 81/08*, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali** distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.

Per effetto dello stesso art. 4 i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’art. 1, c. 2***, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

Ancora, e sempre a proposito di info/formazione, i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l’obbligo di ricevere lo stesso tipo di formazione riservata agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi****. Anche a favore degli operatori addetti a questo tipo di mansioni, il datore di lavoro deve garantire una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici.

È bene ricordare che per il TU 81/08 secondo l’art. 105 e segg. sono lavori in quota quelli che “espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.

*Applicazione del Capo II del Titolo IV del TU 81/08 (Art. 111  Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota; Art. 122 – Ponteggi ed opere provvisionali).

** Le opere provvisionali sono strutture / opere provvisorie (di servizio, di sicurezza o di sostegno) indipendenti dalla struttura dell’opera temporanea. Esempi: ponteggi, reti anticaduta.

*** “Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali”.

**** I contenuti e le modalità della formazione sono previste nell’allegato XXI del TU 81/2008.

Continua mercoledì 13 agosto 2014: sicurezza fiere

Leggi anche: decreto spettacoli musicali cinematografici e teatrali

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