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Anche il DURC con autocertificazione? Perchè il ministero dice no

Dal 1° gennaio le amministrazioni  pubbliche non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni di dati che sono già in possesso di altri servizi o settori della PA. L’art.15 della legge 183/2011 – e la successiva Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 del Ministero della Pubblica amministrazione e della semplificazione – dispone che d’ora in poi  le amministrazioni o acquisiscono d’ufficio i dati di cui hanno bisogno o accettano le relative autocertificazioni dei cittadini.

E allora, le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche “in ordine a stati, qualità personali e fatti” sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, tant’è che sui certificati,  perchè siano validi,  deve apparire la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Sono frequenti, in questo mese successivo all’entrata in vigore della 183/2011,  le domande di chi chiede se la semplificazione riguardi anche il documento unico di regolarità contributiva (DURC)?

Ricordo che il DURC viene presentato:

  1. In tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici per la verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell’appalto, stipula del contratto, stati d’avanzamento lavori, liquidazioni finali;
  2. per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA;
  3. per l’attestazione SOA (introdotta nel sistema delle gare di appalto pubbliche dal DPR 4/2000, e serve a dimostrare la capacità di sostenere appalti pubblici nei quali è previsto l’importo pari o superiore a 150.000,00 Euro).

La risposta del ministero del Lavoro, alla domanda se sia la recente normativa sulla semplificazione, applicabile o meno al DURC, è stata “no”, perchè esso “non rappresenta una semplice certificazione di contribuzione, ma piuttosto un’attestazione (tecnica) dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva, ottenuta dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile”.

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