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Amministratori di condomini e valutazione rischi sicurezza

ROMA - Un amministratore di condominio, in caso di incidente o infortiunio durante lavori ordinari e straordinari, potrebbe incorrere in sanzioni civili o penali se omettesse di applicare le norme in materia di sicurezza (T.U. 81/2008).
Il DVR (documento di valutazione dei rischi) ai sensi dell’ art. 17 co. 1 lettera a ed art. 28 d.lgs. n. 81/08 è un documento a carico del datore di lavoro che abbia lavoratori subordinati. In presenza di lavoratori subordinati la valutazione dei rischi specifici legati all’attività lavorativa è sempre obbligatoria.
Come dichiarato dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), l’attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica ad ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi ed a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro.
Fino a 10 dipendenti la legge (art. 29 co. 5 d.lgs. n. 81/08) consente al datore di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma non di ometterla.
Avvalendosi della facoltà di semplificare la valutazione dei rischi, molto spesso il datore di lavoro, in caso di richiesta da parte degli organi ispettivi,  non è in grado di dimostrare quali siano i rischi specifici legati alla propria attività ma, soprattutto, non è in grado di dimostrare quali siano le azioni conseguenti finalizzate a diminuire le fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per effettuare una valutazione dei rischi efficace occorre possedere capacità tecniche ed una adeguata formazione in materia; proprio per questo non solo le aziende ma anche tantissimi Condomini in cui siano presenti lavoratori subordinati preferiscono affidarsi ad esperti.
Effettuare una valutazione dei rischi contenuta in un DVR, oltre che essere un dovere etico a tutela del lavoratore,  mette sempre il datore di lavoro in una posizione inattaccabile in caso di ispezione.
Come da sempre sostenuto dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (circolare 5 marzo 1997 n. 28) il datore di lavoro nei Condomini, va individuato nella persona dell’Amministratore p.t.; si rende di conseguenza opportuno per un Amministratore di condominio adempiere all’ obbligo di valutazione dei rischi.
Corre l’obbligo di ricordare che nel caso di presenza di lavoratori dipendenti del condominio, soggetti al contratto dei proprietari di fabbricati, si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 9, art. 36 e 37 d.lgs. n. 81/08: obbligo di  formazione, informazione, attrezzature a norma e Dispositivi di Protezione individuale (DPI).
Il DUVRI, a differenza del DVR,  è il documento che contiene la valutazione dei rischi da interferenze; per interferenze si devono intendere i “contatti rischiosi” tra lavoratori che fanno capo a ditte o imprese diverse. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, deve fornire alle ditte appaltatrici (o lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 lettera b).
La norma (art. 26 co. 2 d.lgs. n. 81/08) parla chiaro: i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori – in caso di lavori o servizi la cui durata sia superiore a 2 giorni – devono cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Ai sensi dell’art. 26 co. 3 d.lgs. n. 81/08 “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento …………omissis ….., elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”.
L’amministratore che non abbia dipendenti non  può  essere considerato “datore di lavoro”, tuttavia se abbia commissionato lavori  nella forma di contratti di appalto a ditte esterne, risulta essere il “Committente” ed avere obblighi di valutazione dei rischi da interferenze, ove presenti.
Di fondamentale importanza è il comma 4 dell’art. 26 d.lgs. n. 81/08: “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Nel caso in cui il condominio commissioni, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”. I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso (art. n. 26 co. 5 T.U.).
Alla luce di quanto sopra, si può concludere dicendo che è sempre l’Amministratore di condominio a rispondere, anche penalmente, nel caso di accertate inadempienze.

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