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Agenzie per il lavoro, requisiti professionali, locali esercizio, decreto in GU

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ROMA – Agenzie per il lavoro. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018 il Decreto del Ministero del Lavoro del 10 aprile 2018 Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Competenze professionali, i locali per l’esercizio dell’attività.

Competenze

Oggetto del decreto sono le agenzie per il lavoro come definite dall’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ovvero:

“a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allosvolgimento di tutte le attivita’ di cui all’articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale”.

Per ogni tipologia di agenzia l’articolo 1 del decreto 10 aprile 2018 elenca requisiti e competenze professionali necessarie. Le agenzie indicate dai commi a,b,c del decreto 2003, ovvero somministrazione e intermediazione devono essere dotate di personale qualificato nelle seguenti modalità:

  1. “almeno quattro unità nella sede principale;
  2. almeno due unita’ per ogni unita’ organizzativa;
  3. per ogni unita’ organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore”.

Quindi d ed e, ovvero ricerca e ricollocazione:

  1. “almeno due unita’ nella sede principale;
  2. almeno una unita’ per ogni eventuale unita’ organizzativa periferica;
  3. per ogni unita’ organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore”.

Il comma 2 dell’articolo 1 chiarisce in merito a cosa si intende per personale qualificato, con le competenze professionali che possono derivare da:

  • esperienza di almeno due anni nel settore come dirigente, quadro, funzionario o professionista (riconosciuti anche i percorsi formativi regionali o delle associazioni più rappresentative);
  • in alternativa iscrizione da almeno due anni all’albo dei consulenti del lavoro.

Obbligatoria la comunicazione dell’organigramma e relativi CV ad Anpal, comprese eventuali variazioni. Tali dati devono essere consultabili da chi vorrà contattare le agenzie.

Locali

Articolo 2 locali. Obbligatori locali e attrezzature idonei, ambienti distinti da quelli di eventuali altre attività e “conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”. I locali a sportello devono possedere ognuno dei seguenti requisiti:

“a) conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
b) conformita’ alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
c) conformita’ alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilita’ e visitabilita’ per i disabili;
d) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attivita’, in coerenza con il servizio effettuato;
e) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
f) indicazione visibile all’esterno dei locali dell’orario di apertura al pubblico;
g) indicazione visibile all’interno dei locali dei seguenti elementi informativi:
1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
2) il nominativo del responsabile dell’unita’ organizzativa”.

Obbligatorie almeno sei sedi a sportello in almeno quattro regioni per agenzie di somministrazione e intermediazione che oltre ai requisiti citati devono anche disporre:

“a) garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
b) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa”.

Il provvedimento del 10 aprile 2018 comporta l’abrogazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 maggio 2004. Per quanto riguarda l’adeguamento delle agenzie: un anno di tempo per le esistenti, compresa la fondazione citata nell’articolo 6 comma 2 del decreto 2003. Le prossime agenzie verranno autorizzate rispettando i nuovi requisiti.

Info: Decreto 10 aprile 2018 GU n.117 del 22 maggio 2018

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