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Norme sicurezza attività spettacolo viaggiante, decreto ministero Interno

ROMA – Pubblicata dai Vigili del Fuoco la notizia riguardante la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due decreti del ministero dell’Interno. Il primo riguardante l’aggiornamento normativo della componente aerea del dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile; il secondo la sicurezza nelle attività di spettacolo viaggiante.

Il primo provvedimento è il Decreto ministeriale 10 dicembre 2012 Componente aerea del C.N.VV.F. Seguendo le recenti disposizioni legislative riguardanti il settore aeronautico e prendendo atto delle riforme intervenute per il dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, il testo stabilisce che con successivi decreti il capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile provvederà a ridefinirne l’organizzazione centrale e periferica, ad aggiornare le disposizioni in merito al Registro degli aeromobili, ad aggiornate i requisiti di accesso per i corsi teorico – pratici del personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo, lo svolgimento dei corsi e degli esami, il rilascio, il rinnovo e la revoca dei titoli.

Il secondo provvedimento è il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 Attività di spettacolo viaggiante. Modifica e integra il decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 recante Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante e ha la finalità di armonizzare quest’ultimo al contesto normativo nazionale e internazionale sugli organismi di certificazione, semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di attività di spettacolo viaggiante.

Il decreto, all’art. 6 Disposizioni transitorie, interviene per definire le procedure di regolarizzazione per le attività di spettacolo viaggiante esistenti prima dell’entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti.

Costoro potranno presentare nuovamente l’istanza entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale. L’istanza dovrà essere presentata presso il Comune dove l’attività ha sede legale, e dovrà essere corredata di fascicolo tecnico che riporta schemi e foto delle strutture principali, verbali delle prove di controllo cui le strutture sono state sottoposte nei sei mesi precedenti e libretto d’uso e manutenzione vistati dal tecnico di controllo.

Info: sicurezza spettacolo viaggiante e componente aerea VV.F.

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