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Whistleblowing, in Gazzetta la Legge 30 novembre 2017, n. 179

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ROMA – Whistleblowing. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 14 dicembre 2017 la Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Legge in vigore dal 29 dicembre 2017.

Pubblico

Le disposizioni introdotte dall’articolo 1 sostituiscono integralmente l’articolo 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e interessano dipendenti pubblici, dipendenti di enti di diritto privato sotto controllo pubblico e dipendenti di fornitrici dell’amministrazione pubblica.

“Comma 1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

In caso di misure ritorsive l’interessato o le organizzazioni sindacali debbono comunicare ad Anac che a sua volta informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chi segnala non può essere rivelato ed è tutelato in varie forme nel procedimento penale, nel procedimento presso la Corte dei conti, nel procedimento disciplinare. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il segnalante se licenziato per la segnalazione deve essere reintegrato “ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23″.

L’Anac predisporrà linee guida per la segnalazione in accordo con il Garante per la Privacy. Previste sanzioni da 5.000 a 30.000 per il responsabile della misura discriminatoria accertato in istruttoria Anac; 10.000 – 50.000 in caso si assenza di procedure per la segnalazione; 10.000 – 50.000 in caso di mancato svolgimento delle indagini a seguito di segnalazione. La sanzione sarà calibrata sulla dimensione dell’ente.

Comma 9 “Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

Privato

Il settore privato è disciplinato nell’articolo 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. Le modifiche in questo caso riguardano l’articolo 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dove vengono inseriti: comma 2-bis, 2-ter-2-quater.

Il comma 2-bis prevede che i modelli di organizzazione dell’ente (articolo 6 comma 1 lettera a del 231/2001) di cui si dota l’organo dirigente, devono prevedere uno o più canali per consentire la segnalazione tutelando la riservatezza a direzione, amministrazione, unità organizzativa o personale di cui questi sono responsabili (indicati da articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del del 231/2001).

Deve essere previsto almeno un canale alternativo a quello citato; divieto di ogni ritorsione e discriminazione verso il segnalante con sanzioni previste nel sistema disciplinare interno (anche in caso di dolo per segnalazioni infondate)

“2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e’ nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

Segreto d’ufficio

In caso di segnalazione l’articolo 3 della nuova legge indica che: “il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del Codice civile”. Tale disposizione non si applica su chi ha appreso la notizia a seguito di consulenza o assistenza.

Notizie coperte dall’obbligo professionale rientrano nella violazione dell’obbligo se utilizate nella segnalazione all’organo che deve riceverla “con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine”.

Info: Legge 30 novembre 2017 n.179 Gu n.241 del 14 dicembre 2017

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