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Congedo donne vittime di violenza di genere, nota Inps sulle domande online

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Pubblicata da Inps la circolare n.3 del 25 gennaio 2019 riguardante la telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere istituito dall’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80.

Si tratta del congedo di cui possono beneficiare per un massimo di tre mesi nell’arco di tre anni donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione. Congedo inizialmente previsto per lavoratrici dipendenti, dal 2017 anche per autonome, e dal 2018 per lavoratrici domestiche.

I dettagli sull’indennità sono stati affrontati da Inps nella circolare del 2016 n.65. La domanda online potrà essere presentata con credenziali Spid, Pin, Cns attraverso questo percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”. Oppure attraverso Contact center Inps o patronati.

Fino al 31 marzo 2019 periodo transitorio nel quale potrà essere presentata domanda anche in cartaceo.

Resta ferma la congegna in plico chiuso e separato dall’istanza, di ogni certificazione medica e amministrativa necessaria.

Info: Inps circolare n.3 del 25 gennaio 2019

 

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