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Decreto verifica attrezzature, approfondimento dalla Regione Piemonte

TORINO – All’analisi del DM 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008”, è dedicato il “Focus” del numero di novembre di “Io scelgo la sicurezza”, bollettino regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro redatto a cura del Settore promozione della salute e interventi di prevenzione individuale e collettiva della Direzione sanità della Regione Piemonte.

Ricordiamo che il D.M. 11 aprile 2011 (per ripercorrere tutti gli articoli sull’argomento pubblicati da Quotidiano Sicurezza Verifiche attrezzature lavoro, chiarimenti per l’abilitazione) stabilisce la procedura che il datore di lavoro deve attuare  per adempire a quanto previsto dall’art. 71 del D. Lgs 81/08 in materia di verifica delle attrezzature; questo stabilisce che i datori di lavoro che utilizzano le attrezzature elencate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08 abbiano l’obbligo di sottoporle regolarmente a verifica sia iniziale che periodica.

Con Decreto Ministeriale dell’11 aprile il compito di effettuare la  prima verifica viene attribuito all’INAIL  e alle Asl quello di effettuare le successive verifiche. Importante novità del decreto è poi l’istituzione di un elenco di soggetti, pubblici o privati, che vengono abilitati da apposita Commissione presso il Ministero del lavoro alla effettuazione della verifica delle attrezzature.

Il DM 11 aprile 2011 entrerà in vigore in data 24 gennaio 2012, data entro cui tutte le attrezzature citate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 dovranno essere sottoposte a verifica iniziale e periodica atta a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Come dovrà operare il datore di lavoro?

Il “Focuss” di “Lavorare in sicurezza” così sintetizza. In caso di prima verifica il datore di lavoro dovrà rivolgersi all’INAIL. Alla messa in servizio dell’attrezzatura dovrà immediatamente mandarne comunicazione all’Istituto che inserirà l’attrezzatura in banca dati attribuendole un numero di matricola. Almeno 60gg prima della scadenza il datore dovrà quindi richiedere all’INAIL  la verifica iniziale dell’attrezzatura e indicherà inoltre il soggetto pubblico o privato abilitato di cui intende avvalersi. L’INAIL entro 60gg potrà effettuare direttamente la verifica o tramite stipula di accordi con le ASL e Direzioni Provinciali del Lavoro oppure avvalendosi del soggetto indicato dal datore di lavoro.

Se trascorsi 60gg la verifica non è ancora stata effettuata il datore di lavoro può rivolgersi direttamente ad uno dei soggetti abilitati compresi nell’elenco ministeriale  dando comunicazione del nominativo all’INAIL. In caso di verifiche periodiche successive il datore di lavoro dovrà attenersi alla periodicità dei controlli definita per ogni attrezzatura dall’allegato VII del D. Lgs. 81-08 e, almeno trenta gg prima della scadenza,  rivolgersi alla ASL per fare richiesta di verifica periodica indicando contestualmente il soggetto abilitato cui vuole avvalersi. L’ASL potrà effettuare direttamente la verifica o tramite stipula di accordi con le Direzioni Provinciali del Lavoro o avvalendosi del soggetto indicato dal datore di lavoro. Se trascorsi 30gg la verifica non è ancora stata effettuata il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente ad uno dei soggetti abilitati compresi nell’elenco ministeriale, comunicandone il nominativo alla ASL.

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione del verificatore il personale e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni. La documentazione relativa alle verifiche dovrà essere conservata nel sito in cui viene utilizzata l’attrezzatura.

Per approfondire: Io scelgo la sicurezza, le verifiche di macchine, attrezzature
e impianti
.

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