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Prevenzione incendi edifici scolastici, decreto in GU, nuove scadenze

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 dell’8 aprile 2026 il Decreto 31 marzo 2026 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.

Il decreto, in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione in GU,  fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione incendi, prevede per gli edifici scolastici che non ancora adeguati alla normativa antincendio, le seguenti disposizioni:

Nelle more del completamento dei lavoro scuole ed enti locali dovranno individuare misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio. Lo stesso decreto riporta alcune delle principali misure adottabili e consente anche quelle previste dal capitolo S.5 delle citate norme tecniche di prevenzione incendi.

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