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Società capitali e sicurezza lavoro, dopo sentenza Thyssen, WP Olympus 10

URBINO – È firmato dal prof. Paolo Pascucci il decimo numero de “I Working Papers di Olympus”, pubblicato online il 7 maggio a titolo “L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza ThyssenKrupp: dialoghi con la giurisprudenza”.

Nel saggio il professore analizza l’orientamento giurisprudenziale nell’individuazione delle responsabilità datoriali nelle società di capitali e si sofferma in particolare sul ruolo dei membri del consiglio di amministrazione.

Analizza in particolare quei casi  in cui lo stesso consiglio abbia conferito a uno o più di tali membri una delega di gestione in materia di sicurezza sul lavoro e pone in esame la compatibilità della delega, che è prevista dall’art. 2381 del Codice Civile, con la disciplina speciale della sicurezza sul lavoro.

Viene quindi sollevata la delicatezza della questione laddove la disciplina della sicurezza sul lavoro si caratterizza dal principio della indelegabilità di alcune funzioni datoriali.
Viene evidenziata la questione della permanenza in capo ai membri del consiglio di amministrazione dei doveri di controllo sull’attività dei delegati e l’obbligatorietà di un loro intervento sostitutivo in caso i consiglieri delegati alla sicurezza si mostrassero inerti e inadeguati.

Il primo problema che il professore evidenzia riguarda la definizione e individuazione del datore di lavoro soprattutto rispetto al principio di effettività: “la qualifica di datore di lavoro non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro (la cosiddetta definizione “formale”), ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa (la cosiddetta definizione “sostanziale”)”.

L’individuazione del datore di lavoro assume difficoltà maggiori in strutture complesse quali quella della ThyssenKrupp per cui il professore si chiede “Chi era il datore di lavoro della ThyssenKrupp?” e muove dalla sentenza, che ha individuato tre datori di lavoro, per avviare la riflessione in materia di delega, responsabilità individuale e colpa organizzativa.

Il saggio si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

  • la figura del datore di lavoro e il principio di effettività;
  • chi era datore di lavoro della Thyssenkrupp;
  • il datore di lavoro nelle società di capitali tra diritto della sicurezza sul lavoro e codice civile;
  • la delega ex art. 2381 c.c. nel diritto della sicurezza sul lavoro;
  • un confronto con l’individuazione del datore di lavoro per la sicurezza nelle pubbliche amministrazioni;
  • il datore di lavoro per la sicurezza nel settore privato e l’“ottimizzazione” della posizione di garanzia datoriale;
  • assetto di governo delle società di capitali e indelegabilità di alcune funzioni datoriali;
  • delega ex art. 2381 c.c. e individuazione della preminente posizione di garanzia datoriale;
  • uno o più datori di lavoro;
  • dirigente o RSPP.

Al termine dell’opera il professore giunge a queste soluzioni, che citiamo in parte: “Fermo restando ovviamente il dovere del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza di un reato attraverso la rigorosa indagine su tutti i suoi elementi costitutivi, resto tuttavia convinto che nel campo della sicurezza sul lavoro, specialmente con riferimento alle organizzazioni a struttura complessa, la vera forza deterrente della sanzione non debba far leva tanto sull’accentuazione di una prospettiva punitiva esclusivamente individualistica, quanto sulla piena corresponsabilizzazione del “sistema aziendale”, sia mediante la diffusione dello spettro sanzionatorio a livello individuale, sia tramite le nuove tecniche di punizione della persona giuridica collegate alla cosiddetta “colpa di organizzazione”: tecniche che, per inciso, il legislatore del 2007/2008 (forse anche forzando il modello originario del d.lgs. n. 231/2001) ha collegato peraltro a reati colposi e non dolosi. Sta di fatto che proprio l’organizzazione costituisce l’imprescindibile termine di riferimento della sicurezza sul lavoro: sia che la si riguardi come organizzazione del lavoro sia che la si consideri come organizzazione del sistema di prevenzione in azienda, come emerge dalla disciplina legislativa più recente”.

Per approfondire: L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza ThyssenKrupp: dialoghi con la giurisprudenza (PDF).

I Working Papers Olympus n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9: La sicurezza sul lavoro nei porti.

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