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Casse edili DURC mensile e congruità del costo della manodopera

È per effetto della Finanziaria del 2007 che i datori di lavoro che intendono fruire dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” devono essere in possesso del DURC (Documento di regolarità contributiva). E per ottenere lo scopo di promuovere la regolarità contributiva, quella Finanziaria ha previsto l’introduzione degli indici di congruità della manodopera – che sono delle percentuali, relative a settore, a categoria d’impresa e a territorio, indicative di “quale deve essere l’incidenza minima del costo del lavoro perchè un’impresa possa essere considerata congrua”.

Nella materia e per lo specifico settore edilizio, a partire dal 2012 ci saranno delle novità. Infatti, dal 1° gennaio 2012, le circa 120 Casse edili (*), dovendo dar corso alla deliberazione del Comitato per le bilateralità adottata il 16 novembre 2011, sono obbligate a utilizzare un nuovo modello mensile di denuncia. Il modello contiene l’elenco, per impresa, dei cantieri attivi nel mese e la descrizione delle ore lavorate in ogni cantiere e da parte di ogni operaio.

Ma il 2012 riserverà queste altre novità nell’edilizia:

  1. dal mese di aprile le Casse avranno dovuto attivare un “contatore di congruità” tramite il quale si potranno comparare i livelli minimi di costo della manodopera (per  tipologia di lavoro), con il dato “risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere”;
  2. dal mese di luglio le imprese avranno l’obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri;
  3. dal mese di ottobre i DURC rilasciati dalle Casse per fine lavori, segnaleranno se l’impresa avrà o non avrà raggiunto la congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera.

Dal gennaio 2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.

L’irregolarità contributiva comporta non solo il rilascio all’impresa del DURC irregolare ma anche la segnalazione alla BNI (Banca Dati delle Imprese Irregolari, presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, CNCE) della situazione venutasi a creare.

Per le conseguenze dello stato di irregolarità contributiva,  propongo qui di seguito quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 2580/2011. “La correttezza contributiva e fiscale è richiesta all’impresa partecipante alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara”. Pertanto “ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria”.

Sempre secondo il Consiglio di Stato (sentenza 1228/2011), a decidere se escludere o meno un’impresa da un appalto è la Stazione Appaltante, dopo aver  valutato, autonomamente, le circostanze.

Sulla materia della competenza a rilasciare il DURC da parte delle Case edili, si rinvia alla circolare della Direzione Attività ispettive del Min. del lavoro del 02.05.2012 (vedi info).

(*) Sono enti paritetici fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, istituiti dalla contrattazione collettiva, che erogano alcuni “benefici e provvidenze”.

Info:
Casse edili abilitate al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

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