Richiedi un preventivo gratuito

Sicurezza attrezzature da lavoro, decreto verifiche periodiche

Pubblicate con un decreto legge del Ministero del lavoro, Ministero della salute e Ministero dello sviluppo economico, indicazioni normative riguardanti le modalità di verifica sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro.  Modalità, tempi e condizioni in base ai quali il datore di lavoro e responsabile delle strutture può chiedere di autorizzare a eseguire suddette verifiche soggetti terzi in sostituzione degli enti preposti: INAIL e ASL.

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2011 a titolo: “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, co.13, del medesimo d.lgs”.

Le attrezzature in questione, soggette a verifica e oggetto di interesse del decreto sono:

  • Apparecchi per il sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC);
  • sollevamento persone (Gruppo SP);
  • gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
  • tubazioni (gas, vapori, liquidi);
  • generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti;
  • centrali di riscaldamento ad acqua;
  • forni per industrie chimiche e simili.

Le verifiche periodiche effettuabili su tali attrezzature  vengono abitualmente svolte in due fasi conseguenti: fase primaria e secondaria. La prima di competeneza INAIL, la seconda pertinente alle ASL territoriali. Il decreto arriva a chiarie quando e in che modo il datore di lavoro possa concordare l’autorizzazione a eseguire controlli sui proprie materiali, da parte di soggetti terzi abilitati a tale mansione.

Ricordiamo che in base all’Art.71 del Testo unico sicurezza, citato e richiamato dal decreto di cui ci stiamo occupando, prevede per il datore di lavoro obblighi nel sottoporre “le attrezzature di lavoro […] a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL (INAIL ndr) che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13″. E inoltre “per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.

Per essere abilitati, i soggetti pubblici o privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Essere in possesso di un certificato, emesso da un ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo, che definisca il soggetto di ispezione come organismo di tipo A (ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020). Tra i requisiti richiesti troviamo l’ indipendenza, l’imparzialità ed l’integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione, eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature da valutare;
  • l’organismo deve operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;
  • deve essere definita dal soggetto una procedura operativa che definisca l’iter tecnico ed amministrativo per l’effettuazione delle verifiche;
  • si deve disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l’attività delle verifiche. Deve essere riportato il nominativo del responsabile tecnico, il quale deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzion;
  • indicare la specializzazione richiesta per il personale incaricato nell’esecuzione dell’attività tecnica di verifica;
  • garantire che il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione; la partecipazione del personale a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce un elemento di valutazione.

Il testo completo Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo