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Sicurezza operazioni in mare, in GU decreto attuazione direttiva europea idrocarburi

ROMA – Sicurezza nelle operazioni in mare nel settore idrocarburi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015, il Decreto legislativo 18 agosto 2015 n.145 Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Attuazione Direttiva 2013/30/UE

Il decreto, in vigore da ieri 17 settembre, è stato approvato dal Governo lo scorso 6 agosto in attuazione della direttiva 2013/30/UE prevista dalla conseguente Legge di delegazione europea 2013 ovvero Legge 7 ottobre 2014, n. 154.

Si tratta di un provedimento che riporta i requisiti minimi per la prevenzione degli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Requisiti in merito a prevenzione, preparazione delle operazioni in mare, cooperazione, informazioni ed emergenze che devono essere applicati ferme restando “le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e ancora “Salvo che non sia diversamente previsto, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195”.

Operatore e principi gestione del rischio

Dopo aver elencato nell’Articolo 2 (Capo I) le principali definizioni a partire innanzitutto da quella di operatore (il licenziatario autorizzato dall’autorità preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante unico riguardanti la gestione delle operazioni); quindi dei controlli sugli incidenti; le autorizzazioni; le procedure; area autorizzata; accettazione; avvio delle operazioni; efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi; elementi critici per la sicurezza e per l’ambiente; impianto; incidente grave; licenza; piano interno di risposta alle emergenze;  il decreto riporta nell’Articolo 3 Capo II i Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi:

  1. Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
  2. Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi di cui al presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.
  3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente.
  4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l’ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.

Quindi l’Art 4 Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze; 5 Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi, 6 Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate; Art.7 Responsabilità per danno ambientale; 8 Designazione dell’autorità competente (istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare i cui poteri sugli impianti sono indicati nell’Articolo 18); 9 Funzionamento del Comitato; Art. 10 Collaborazione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa).

Preparazione operazione e relazione grandi rischi

Il Capo III riporta indicazioni in merito alla Preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con le indicazioni per i documenti per le operazioni in mare Art. 11; la Relazione sui grandi rischi Art. 12:

  1. “L’operatore redige una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell’articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all’allegato I, paragrafi 2 e 5, ed e’ aggiornata in caso di modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalità di cui al comma 7.
  2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione; la modalità di tale consultazione deve essere descritta all’interno della relazione, conformemente a quanto disposto all’allegato I, paragrafo 2, punto 3.
  3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere redatta per un gruppo di impianti.
  4. Su richiesta del Comitato prima dell’accettazione della relazione sui grandi rischi, l’operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.
  5. Qualora l’impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l’operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all’allegato I, paragrafo 6, che deve essere presentata al Comitato a norma dell’articolo 11, comma l, lettera f), almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.
  6. I lavori di cui al comma 5 non possono iniziare prima dell’accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l’impianto di produzione.
  7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell’operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato”.

Ancora, i Piani interni di risposta alle emergenze Art 14 (L’operatore è tenuto a predisporre un piano interno di risposta alle emergenze, che deve essere presentato al Comitato); la comunicazione di operazioni  di pozzo e relative informazioni Art. 15, le operazioni combinate Art. 16, l’Art. 17 Verifica indipendente:

“1. L’operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario, una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d). Tale descrizione è inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente presentato al Comitato a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b)”.

Politica di prevenzione

Il Capo IV riporta indicazioni in merito alla politica di prevenzione. Art. 19  Prevenzione degli incidenti gravi  da parte degli operatori:

“1. L’operatore redige un documento che definisce la propria politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attività in mare nel settore degli idrocarburi che deve essere presentato a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull’efficacia di tale politica e garantendone l’attuazione”.

Le misure necessarie nel caso di Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi  svolte al di fuori dell’Unione sono indicate nell’Articolo 20; la garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi nell’Articolo 21, Art. 22 Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza.

Il Capo V si occupa invece della condivisione e della trasparenza delle informazioni tra operatore, comitato e quindi Commissione europea, e quindi, il Capo VI si occupa della cooperazione tra gli Stati membri.

Risposta alle emergenze

Il Capo VII affronta infine la preparazione e risposta alle emergenze, e lo fa tornando sui piani interni predisposti dall’operatore.

Art. 28  Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze: 

  1. “1. I piani interni di risposta alle emergenze predisposti dall’operatore in conformità dell’articolo 14 e presentati a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera g), sono:
    a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave;
    b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29.
  2. L’operatore rende disponibile in ogni momento l’accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze, mettendoli a disposizione delle autorità responsabili dell’esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze.
  3. Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell’allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani
    operativi di pronto intervento locali di cui all’articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  4. Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell’impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone”.

Ai piani esterni di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 è riservato l’Art. 29 e infine alla Risposta alle emergenze l’Art. 30:

  1. “L’operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l’origine, i possibili effetti sull’ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l’attuazione della strategia di risposta all’emergenza.
  2. In caso di incidente grave l’operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l’aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto puo’ assistere l’operatore, anche con la disponibilita’ di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida
    l’operatore ai sensi dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979″.

Entrata in vigore e disposizioni

Per quanto riguarda infine le disposizioni transitorie in merito all’entrata in vigore del decreto, avvenuta ieri 17 settembre, il documento stabilisce che (Art. 34):

  1. “In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2016.
  2. In relazione agli impianti esistenti, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018“.

Info: GU 16 settembre 2015 n. 215 Decreto legislativo 18 agosto 2015 n.145

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