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Procedura di infrazione sulle navi da pesca, l’art. 15 della Legge europea 2013-bis

Il DLgs 17 agosto 1999, n. 298*, nell’osservazione preliminare dell’Allegato II (Prescrizioni minime dl sicurezza e di salute per le navi da pesca esistenti), precisa che “gli obblighi previsti (nell’allegato, Nda) sono di applicazione, nella misura consentite dalle caratteristiche del luogo di lavoro o dell’attività le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente”.

In presenza della procedura di infrazione 2011/2098, la Legge europea 2013 bis, pubblicata in questi giorni sulla GU, è intervenuta (art. 15) per sanare l’inadempienza contestata dall’Ue e ha sostituito il testo di premessa con il seguente: “gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell’attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente”.

Gli obblighi cui fa riferimento il testo rinnovato sono indicati in specifiche categorie che qui sotto riporto:

1 – Navigabilità e stabilità;
2- Impianto meccanico ed elettrico;
3- Impianto di radiocomunicazione;
4- Vie e uscite di sicurezza;
5- Rilevazione incendio e lotta antincendio;
6- Aerazione dei posti di lavoro chiusi;
7- Temperatura dei locali;
8- Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro;
9- Pavimenti, pareti e soffitti;
10- Porte;
11- Vie di circolazione – zone di pericolo;
12- Struttura dei posti di lavoro;
13- Alloggi;
14- Impianti sanitari;
15- Pronto soccorso;
16- Scale e passerelle d’imbarco.

* Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

Leggi anche: orario lavoro Ssn

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Leggi anche: La sicurezza sul lavoro nella pesca – Anfos.it

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