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SPP unico in aziende con più unità produttive, quando è possibile?

Interpelli Ministero del Lavoro, n.1 – La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro prevista dall’art. 12 del TU 81/08 (*) è stata chiamata dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) a rispondere in ordine all’applicabilità della norma relativa all’utilizzo di un unico Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende con più unità produttive.

Prima di entrare nel merito della questione, informo i lettori che da oggi pubblicherò una serie di  news sull’attività della Commissione che, in data 15 novembre, ha risposto a numerosi quesiti di grande interesse ed attualità.

Tornando alla richiesta del CNAPPC, la norma richiamata nella risposta all’interpello, è quella dell’ art. 31 del TU 81/08 che, “nei casi di aziende con più unità produttive o nei casi di gruppi di imprese” prevede la possibilità di istituire un unico SPP al quale i datori di lavoro possono ricorrere per designare sia il responsabile che gli addetti del Servizio.

La Commissione, messi  a confronto i comma 6 e 8 dell’art. 31  del TU,  evidenzia come  la specifica normativa (c. 6, art. 31 **) sul SPP è motivata dalla necessità di assicurare “una presenza continuativa” del Servizio all’interno dell’azienda, oltre che dalla necessità di dedicare adeguati spazi e personale aziendale, “in relazione alle dimensioni e alle specificità della struttura”.  E conclude che “nei casi individuati dal c. 6, il SPP può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente all’interno della singola unità produttiva”. Tale interpretazione “è suffragata dal fatto che in tutti i casi non ricompresi nel c. 6, è possibile istituire un unico SPP”.

(*) “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché  di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli … quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro… Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti … costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”.

(**)“L’ istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria:
a) nelle aziende industriali di cui all‘articolo 2 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità rilevanti… [Nda] soggette all’obbligo di notifica o rapporto; b) nelle centrale termoelettrîche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del DLgs 17 marzo 1995, n. 230 (particolari impianti nucleari, impianti che detengono, utilizzano e manipolano rifiuti radioattivi, [Nda]); d) nelle aziende per la fabbricazione ed il  deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”.

Info: interpelli Ministero Lavoro 22 novembre 2012.

Continua 30 novembre: piccole aziende e servizio antincendio.

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