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Licenziamento illegittimo? Le indennità sostitutive vanno pagate senza ritardo

Quali sono le azioni a disposizione del lavoratore che subisce un illegittimo licenziamento? Può scegliere di essere reintegrato sul posto di lavoro (tutela reale), oppure di ricevere un’ indennità sostitutiva della reintegrazione. Lo si legge nello statuto dei lavoratori (L.300/1970, modificato dalla L.108/1990, art. 18, comma 5), secondo il quale, inoltre, in caso di scelta del pagamento dell’indennità di reintegrazione, il datore di lavoro, fino al pagamento dell’indennità,  è obbligato a riconoscere al lavoratore “la retribuzione globale di fatto”.

E ciò perchè, come ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21421 del 17 ottobre 2011, il sistema di tutela previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, “si fonda sulla effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo”, o a subire al minimo.

Nel caso giudicato dalla Cassazione due lavoratori – a favore dei quali una sentenza del Tribunale aveva dichiarato la illegittimità del loro licenziamento  – avevano optato per l’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione ma, poichè tale indennità veniva  loro corrisposta molto tempo dopo l’opzione, avevano chiesto il pagamento di un’ulteriore somma, pari all’importo maturato fino alla data dell’effettivo adempimento del datore di lavoro.

Secondo la Cassazione, il riconoscimento del danno subito dai due dipendenti e la quantificazione del risarcimento per il ritardo delle retribuzioni perdute fino al momento dell’effettiva soddisfazione, sono espressione del più generale principio dell’”effettività della tutela giurisdizionale”, previsto dalla Costituzione.

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