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La Interpelli sui criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza

La risposta a un quesito sui criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata data recentemente dalla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro. Si chiedeva se il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro, sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La normativa in vigore sulla materia, secondo la previsione dell’art. 6, c. 8, lettera m-bis, è quella del Decreto interministeriale 6 marzo 2013*.

“I criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute sul lavoro, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni”.

Detto questo, la Commissione ritiene che i requisiti da possedere nel caso** hanno valenza generale e sono … indipendenti dalla appartenenza a un albo o a un ordine. L’interessato “dovrà dimostrare di avere frequentato il previsto corso di almeno 40 ore e di avere… svolto per almeno 18 mesi attività lavorativa o professionale coerente con l’area tematica di docenza”.

La formula usata dal decreto, continua la Commissione, indica la necessità che “l’attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse”. Inoltre, a questi requisiti l’aspirante docente deve aggiungere una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza) indicate in modo specifico.

Allo stesso modo, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio del Decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre “in maniera non episodica, per almeno tre anni esperienza lavorativa o professionale (…) coerente con l’area tematica oggetto di docenza”. A tale requisito, continua la risposta della Commissione Interpelli occorre aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza…) individuate dalla norma.

Per ultimo la Commissione sottolinea che, per quanto previsto dal Decreto 6 marzo 2013, il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, …), finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono quindi escluse le autocertificazioni.

* Ha recepito i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro .

** Il quarto criterio del Decreto 6 marzo 2013 prevede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, c. 4, del TU 81/08); almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza; una delle seguenti specifiche (didattica): percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Info: I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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