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Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, l’assenza è per malattia

Annullata dalla Tar del Lazio Sezione prima (sentenza n. 5714 del 17/04/2015) la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Il provvedimento accoglie così il ricorso presentato sulla materia dalla Flc-Cgil.

La circolare in questione aveva disposto che per sottoporsi a questo tipo di visite-prestazioni sanitarie, l’interessato avrebbe dovuto:

  • fruire dei permessi per documentati motivi personali* o;
  • chiedere di assentarsi per “permessi brevi” (previsti nei Ccnl*, Nda).

Infatti non era consentito imputare a malattia l’assenza dal servizio per quel tipo di visite-prestazioni sanitarie.

In proposito il Tar ha rilevato che “la nuova formulazione della norma ex 5 ter dell’art. 55 septies del DLgs. n. 165/2001** – che usa l’espressione “il permesso è giustificato” al posto della precedente “l’assenza è giustificata” – è generica e funzionale alla regolazione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico dichiarato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto”.

Così, sottolineano i giudici del Tribunale amministrativo del Lazio, “un’interpretazione logicamente e sistematicamente orientata della norma non può essere quella proposta con la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri … che richiama indebitamente i permessi ex Ccnl. “perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull’assenza per malattia…”.

Il Tar è quindi per una revisione della disciplina contrattuale di riferimento, e quindi annulla la circolare ministeriale per illegittimità in quanto la materia oggetto del DLgs. n. 165/2001**, deve trovare attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare, e non in atti generali, quali appunto la circolare annullata, che impongono modifiche unilaterali a Ccnl già sottoscritti”.

Conclusione, “in attesa delle nuove norme contrattuali, o di ulteriori indicazioni che vorrà fornire il Dipartimento della funzione pubblica, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno quindi essere imputate dai dipendenti a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni precedentemente alla circolare annullata.

* Art. 18, c. 2 del CCNL 16/5/1995.
** Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso e’ giustificato mediante la presentazione di attestazione , anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Info: sentenza Tar Lazio su circolare assenze visite mediche

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